Politica
Ordinamento politico
La forma di Stato affermata dalla Carta Costituzionale dell’Iran (approvata definitivamente dalla popolazione iraniana, con suffragio universale e il 98 per cento dei voti il 15 novembre 1979, e da quel momento in vigore) costituisce certamente uno dei più articolati tentativi contemporanei di armonizzazione tra Diritto ed Etica, nel quale ovviamente l’etica di cui si tratta è islamico-sciita.
La Leadership
La più alta autorità della Repubblica Islamica è la Guida (Leader) - o in alternativa il Consiglio Direttivo (Consiglio di Leadership) - che esercita i poteri combinati di tipo politico e religioso ed in se stessa costituisce quindi l’espressione più significativa dell’integrazione, tipica dell’Islam, fra sfera religiosa e sfera politica (cfr. Art. 5). La prima Guida della Repubblica Islamica dell’Iran, l’Imam Khomeini, assunse questa carica come fondatore della Repubblica Islamica stessa e suo tutore teologico (vali-e faqih). Dopo la scomparsa dell’Imam Khomeini, avvenuta il 3 giugno 1989, l’Assemblea degli Esperti elesse a suo successore l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei.Il testo originario della Parte Ottava della Costituzione è stato modificato nel 1989 da alcuni emendamenti, che hanno precisato i contenuti di altrettanti Articoli: il Consiglio di Leadership è stato cancellato, ed è stato affidato all’Assemblea degli Esperti (cfr. Art. 108) il compito preciso di eleggere un’unica Guida (è stato quindi cassato il comma che prevedeva che l’elezione della Guida potesse anche essere affidata direttamente al popolo, come per altro era avvenuto con l’insediamento dell’Imam Khomeini).
L’Assemblea degli Esperti è stata cosى incaricata anche di dichiarare decaduto il Leader dalla sua carica nel caso di sua incapacità a svolgere i compiti affidatigli, o di perdita dei requisiti richiesti, o di sopravvenuta conoscenza che egli non ne fosse in possesso al momento della sua elezione. Al Leader oggi non si richiede più di essere la suprema Autorità teologica (marja-e taqlid) riconosciuta come tale dagli Sciiti; è sufficiente che egli possegga adeguata scienza e conoscenza per poter emettere editti sulla base di vari capitoli del Canone islamico. I suoi poteri e doveri - che tuttavia egli puٍ delegare a propri rappresentanti - sono i seguenti:
- determinare le linee politiche generali del Paese dopo essersi consultato con il Consiglio delle Opportunità (cfr. Artt. 91 - 99), mantenendo comunque il diritto alla decisione finale;
- vigilare sull’adeguata applicazione di tali linee politiche;
- indire i referendum;
- conferire - o ritirare - l’incarico, o accettarne le relative dimissioni, ai giuristi islamici membri del Consiglio di Vigilanza, al Capo dell’apparato giudiziario (cfr. Artt. 156 e sgg.), al Direttore dell’Organismo Radio-Televisivo, al Capo di Stato Maggiore generale dell’Esercito, al Comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ai Comandanti di tutte le Forze Armate e di Polizia;
- svolgere la funzione di Comandante generale delle Forze Armate;
- dichiarare la guerra o la pace ed ordinare la mobilitazione delle forze;
- risolvere le eventuali dispute fra i Capi delle tre branche dello Stato e regolamentare i loro rapporti reciproci;
- firmare il decreto di ratifica della nomina del Presidente della Repubblica dopo la sua elezione;
- decretare le dimissioni del Presidente della Repubblica per ragioni di interesse nazionale, nel caso una sentenza della Corte Suprema lo dichiari inadempiente ai suoi doveri o un voto del Parlamento lo qualifichi come inadeguato alla funzione;
- concedere la grazia ai detenuti o commutare le pene cui siano stati condannati, a seguito di raccomandazione da parte del Capo del Giudiziario;
- procedere alla soluzione di questioni altrimenti irrisolvibili ricorrendo al Consiglio delle Opportunità.
Per quanto riguarda l’Assemblea degli Esperti (Majlis-e Khebregan), l’idea di dare vita a un’entità di questo tipo nacque a seguito delle discussioni e dei dibattiti, avviati nel periodo immediatamente post-rivoluzionario, riguardo alla necessità di istituire un’Assemblea Costituente per l’elaborazione di un Testo di Costituzione. Quando la maggioranza dell’elettorato votٍ a favore dell’instaurazione di una Repubblica Islamica e dell’abolizione della monarchia nel referendum a duplice quesito dell’aprile 1979, si decise di sottoporre le bozze della Carta Costituzionale ad un’Assemblea perché le discutesse e più tardi ne facesse materia di referendum. Venne cosى convocata la Prima Assemblea degli Esperti, che dopo aver discusso la bozza di Costituzione presentata dal Governo provvisorio ed averla ampiamente emendata, sottopose il testo finale a referendum popolare il 2 dicembre 1979. Dopo di che, l’Assemblea venne sciolta. Il ballottaggio per la Seconda Assemblea degli Esperti, in conformità all’art. 108 della Costituzione, si svolse nel dicembre 1982, per l’elezione di 83 membri, dei quali 76 vennero eletti in prima sessione, e 7 in seconda sessione. Nell’aprile 1988 si svolsero elezioni parziali per la sostituzione dei Membri dell’Assemblea nel frattempo deceduti. Le elezioni per la Terza Assemblea degli Esperti (a suffragio universale) si sono svolte nell’ ottobre 1999.
Ai Membri dell’Assemblea degli Esperti non è imposta alcuna limitazione per quanto riguarda il diritto di svolgere contemporaneamente altre funzioni, per esempio in qualità Membri del Parlamento o Ministri. Di conseguenza, molti esponenti politici e funzionari di massimo livello sono anche membri dell’Assemblea degli Esperti. Tuttavia, una delle principali differenze fra la Prima Assemblea degli Esperti e la Seconda consiste nel fatto che i Membri della Seconda appartengono tutti al clero. L’Assemblea degli Esperti ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno. Una disposizione legislativa prevede che le sedute si svolgano nella città di Qom, ma quasi tutte sono convocate a Teheran, per ragioni di opportunità. Ciٍ nonostante, la Segreteria dell’Assemblea degli Esperti ha sede in Qom. L’Ufficio Direttivo dell’Assemblea degli Esperti consta di cinque membri.
l Potere Esecutivo
Secondo l’Art. 60 della Costituzione, “il potere Esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro e dai Ministri”, e le relative norme sono specificate nella Parte Nona della Carta, Artt. 113 e sgg. Quindi nel testo originale si parla di “Primo Ministro”; tuttavia nel luglio 1989 sono stati varati alcuni emendamenti. In base ad essi, la figura del Primo Ministro è stata abolita, e tutte le prerogative che in precedenza le spettavano sono state assegnate al Presidente della Repubblica. L’unica rilevante differenza fra le due cariche risiede nel fatto che il Primo Ministro, in quanto figura autonoma, era in precedenza soggetto al voto di fiducia prima di poter procedere a formare il governo; dal 1989, la necessità del voto di fiducia iniziale è venuta meno, in quanto il Presidente-Premier riceve legittimazione direttamente dal popolo al momento dell’elezione presidenziale. Di conseguenza, in qualsiasi punto del Testo si parli di “Primo Ministro”, in realtà ci si deve oggi riferire a mansioni e prerogative attualmente proprie del Presidente della Repubblica.
Occorre inoltre ricordare che dal 1989 è stato trasferito dal Presidente alla Guida della Rivoluzione il compito di coordinare i tre poteri dello Stato. Inoltre, oggi il Presidente puٍ nominare più Vice-Presidenti, di cui uno delegato ad assumere le funzioni presidenziali in determinati casi. Infatti, in base agli emendamenti del 1989, il compito di sostituire nelle sue funzioni il Presidente in caso di sua morte, dimissione, destituzione o assenza superiore a due mesi è stato affidato al Vice-Presidente; tale passaggio perٍ è soggetto al consenso della Guida della Rivoluzione. In mancanza di tale consenso, il Vice-Presidente assume l’incarico di organizzare le nuove elezioni presidenziali entro 50 giorni.
Per effetto degli emendamenti varati nel 1989, il Presidente-Premier, avendo ricevuto legittimazione diretta dal popolo al momento dell’elezione presidenziale, non è più soggetto al voto di fiducia o sfiducia iniziale da parte dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia, il Parlamento conserva ancora il diritto di interpellare il Presidente e farlo eventualmente oggetto di un voto di sfiducia una volta che egli abbia assunto le funzioni di Primo Ministro. In questa veste, il Presidente è tenuto a rispondere in Parlamento alle interpellanze firmate da almeno un quarto dei Parlamentari; ogni Parlamentare puٍ inoltrare al singolo Ministro interpellanze relative ad argomenti che rientrino nell’ambito delle sue responsabilità; le mozioni di sfiducia nel confronti di singoli Ministri devono essere firmate da almeno dieci Parlamentari. Il Ministro che riceva il voto di sfiducia viene destituito e non puٍ fare parte del governo che si formi immediatamente dopo quello in carica. Per una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente-Premier, è necessaria la firma di almeno un terzo dei Parlamentari. Per destituirlo occorre il voto di sfiducia di almeno i due terzi della Assemblea Nazionale.
Il Potere Legislativo
Il potere legislativo nella Repubblica Islamica è prerogativa non solo dell’Assemblea Islamica (o Assemblea Nazionale, o Parlamento (Majlis-e Shora-ye Islami), insediatasi per la prima volta nel 1980 e in seguito rinnovata ogni quattro anni, ma anche del Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione, di cui si parla negli Artt. 91 e sgg. Secondo la Carta Costituzionale ogni legge deve essere prima approvata dal Majlis e poi ratificata dai Consiglio di Vigilanza, infine controfirmata dal Presidente della Repubblica, per poter entrare in vigore. Nel 1988, perٍ, altri due Corpi legislativi vennero istituiti dall’Ayatollah Khomeini: il “Consiglio per la Determinazione delle Esigenze” (organismo il cui compito consiste nel dirimere le eventuali controversie di carattere legale fra il Parlamento e il Consiglio di Vigilanza; i suoi membri sono nominati dal Leader) e il “Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione” (una delle massime Istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese occupandosi dell’agricoltura, dell’industria e delle miniere, del commercio, delle questioni monetarie e finanziarie, dei servizi infrastrutturali, dei servizi sociali, dello sviluppo urbano e abitativo.). Inoltre il Supremo Consiglio Culturale della Rivoluzione detiene potere legislativo su questioni relative all’educazione.
Come enunciato negli Artt. 71 e sgg., il Parlamento gode dei seguenti poteri: discutere le mozioni proposte dai governo e i disegni di legge proposti da almeno 15 Rappresentanti; discutere e promuovere inchieste su tutti gli affari nazionali; approvare i trattati, i protocolli, gli accordi e i contratti internazionali; decidere modifiche di importanza non rilevante ai confini del territorio nazionale, approvare la richiesta del governo per la proclamazione della legge marziale per una durata non superiore ai trenta giorni; proporre mozioni di sfiducia nei confronti dei Primo Ministro o di uno dei Ministri; concedere il voto di fiducia, o negarlo, al governo nel suo insieme o ad uno dei Ministri.
Il Parlamento ha stabilito un complesso di regolamenti interni che fissa le procedure per dirigere le sessioni, organizzare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge e le mozioni ecc., e determina i compiti delle sue Commissioni. Secondo le norme vigenti, il Parlamento è presieduto da un Comitato Direttivo composto da uno Speaker (o Presidente, omologo al Presidente della Camera in Italia), due vice-Speaker che dirigono le sessioni in assenza dello Speaker, e un certo numero di Segretari e Amministratori.
Il Potere Giudiziario
In Iran il sistema giudiziario ha subىto cambiamenti profondi dopo l’affermarsi della Rivoluzione, anche perché il Corano e la Hadith (la Tradizione) relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam sciiti contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene. Di conseguenza, l’amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l’ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.
Per quanto concerne il Testo Costituzionale, che ne tratta negli Articoli dal 156 al 174, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell’organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l’Esecutivo dall’altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Nazionale alle interpellanze inoltrate dai Parlamentari, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.
Esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali pubblici ed i Tribunali Speciali. I Tribunali pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali. I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica e il Tribunale Speciale per il Clero.
Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo: l’Amministrazione Giudiziaria (Dadgostari) e le sue strutture - in quest’ambito lavora la Polizia Giudiziaria (Police Qazaie); l’Ispettorato Generale dello Stato (Sazeman-e Bazressi Kol, cfr. Art. 174); il Tribunale Amministrativo (cfr. Art. 173). Inoltre, l’Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica, cui è assegnato il compito di indagare: a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell’Iran, sui reati “contro Dio” e di “corruzione sulla terra”, b) sugli attentati alla vita degli uomini politici, c) sullo spaccio e il contrabbando di stupefacenti, d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano, e) sui casi di depredazione del Tesoro nazionale, f) sull’accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran
Presentazione
La Carta Costituzionale ratificata dal voto dei cittadini costituisce, prima ancora che il riferimento imprescindibile di tutte le leggi di un Paese, il fondamento di qualsiasi sistema democratico, il testo del “patto” tramite il quale il sistema di Stato e di governo, come ha scritto il Presidente Khatami, si genera dal popolo, è al servizio del popolo ed è responsabile di fronte al popolo.
Probabilmente, dunque, non si può conoscere davvero a fondo un popolo se non si conosce, e non si comprende, il testo del “patto” firmato dalla sua società civile con le proprie Istituzioni. Per questa ragione, l’Istituto Culturale della Repubblica Islamica dell’Iran in Roma ha deciso di pubblicare il testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran nella sua traduzione italiana, allo scopo di offrire agli amici Italiani un’opportunità in più per approfondire la conoscenza di una popolazione che nel 1979, dopo venticinque secoli di tirannie e dispotismi, si è conquistata finalmente il diritto di decidere da sé del proprio destino.
L’importanza di una Costituzione risiede anche nel suo costituire, in quanto cardine del diritto, una garanzia di base per la certezza della legalità, un punto fermo di riferimento nell’applicazione delle regole, quindi uno strumento fondamentale per assicurare quel “governo della legge” che è condizione primaria della vita democratica di uno Stato. Anche per questa ragione, nel novembre 1997 il Presidente della R. I. dell’Iran, Mohammad Khatami, ha istituito una Commissione incaricata di “rafforzare la Carta Costituzionale”. In particolare, il Presidente Khatami ha esortato la Commissione a occuparsi con il massimo impegno del Terzo Capitolo della Carta, che riguarda direttamente i diritti della nazione e sottolinea, fra l’altro, la parità dei diritti per tutta la popolazione, la salvaguardia della dignità, della vita e della proprietà di ogni individuo, garantisce la libertà di stampa e di associazione (anche politica), l’impossibilità di procedere ad arresti se non nel rispetto di precise norme di legge, la presunzione di innocenza. Nel realizzare la presente iniziativa editoriale, che ci auguriamo possa contribuire ad intensificare i rapporti già eccellenti fra l’Italia e l’Iran, ringraziamo il mensile Lettera Persiana, edito a Roma, dal quale abbiamo tratto la traduzione in lingua italiana del testo della Costituzione della R. I. dell’Iran e l’apparato di Note esplicative e informative qui pubblicate in calce al testo stesso
PREAMBOLO
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, che è espressione dei fondamenti culturali, sociali, politici ed economici della società iraniana, è basata sui principi e sulle norme del’Islam, in conformità alle autentiche aspirazioni della comunità islamica. Tale aspirazione fondamentale si è manifestata nella natura della grande Rivoluzione islamica dell’Iran e nel corso delle lotte del popolo musulmano che, dall’inizio sino alla vittoria, l’ha espressa nelle esplicite e ferme parole d’ordine di tutti i gruppi sociali. Ora, all’alba di questa grande vittoria, il nostro popolo ne cerca con tutta la propria forza la realizzazione completa.
La caratteristica fondamentale di questa Rivoluzione, rispetto ad altri movimenti sorti in Iran nell’ultimo secolo, risiede nel suo essere islamica e nel suo riferirsi ad un orientamento di pensiero. Il popolo musulmano dell’Iran, che si era già mobilitato nel movimento per la monarchia costituzionale contro il dispotismo, e nel movimento anticolonialista per la nazionalizzazione del petrolio, grazie a queste dure esperienze aveva compreso che la ragione principale dell’insuccesso di tali movimenti era costituito dalla mancanza di un’ispirazione dottrinale per le loro lotte. Sebbene nelle recenti mobilitazioni l’ideologia islamica e la guida del clero che combatteva per il progresso avessero svolto un ruolo rilevante e basilare, tuttavia quei movimenti non ot-tennero la vittoria, e rapidamente declinarono, perché le lotte si erano allontanate dalle originali posizioni islamiche.
Di conseguenza la vigile consapevolezza del popolo, guidato da Sua Eminenza Ayatollah Imam Khomeini, il grande Giure-consulto fonte suprema di Autorità, si rese conto che il movimento avrebbe dovuto seguire la genuina dottrina e ideologia islamica. Questa volta il clero attivo, che era sempre stato in prima fila nei movimenti popolari, e sotto la sua guida gli scrittori e gli intellettuali socialmente impegnati, diedero vita ad un nuovo movimento. L’inizio di quest’ultima mobilitazione del popolo iraniano si colloca nell’anno 1382 del calendario lunare dell’Egira, corrispondente all’anno 1341 del calendario solare dell’Egira ed al 1962 del calendario cristiano.
Le prime fasi del movimento
La drammatica protesta dell’Imam Khomeini contro la “Ri-voluzione Bianca”, generata dalla cospirazione americana e che costituiva un passo avanti verso il rafforzamento del dispotismo ed il consolidamento della dipendenza politica, culturale ed economica dell’Iran dall’imperialismo mondiale, fu il fattore che suscitò la mobilitazione unitaria del popolo. Essa diede vita alla grande e tragica insurrezione della comunità islamica del mese di khordad dell’anno 1342 (Giugno 1963), la quale segnò l’inizio reale di una sollevazione grande ed estesa e manifestò, consolidandolo, il ruolo centrale dell’Imam Khomeini nella Rivo-luzione. Nonostante l’Imam venisse esiliato dall’Iran a causa della sua opposizione alla vergognosa legge delle Capitolazioni (che garantiva totale immunità legale per i consiglieri americani), il suo legame con il corpo sociale si rafforzò. Il popolo mu-sulmano dell’Iran, e in particolare gli intellettuali impegnati e il clero combattente, portarono avanti la lotta malgrado l’esilio, il carcere, le torture e le esecuzioni capitali.
I gruppi consapevoli e responsabili della società continuarono l’opera di illuminazione dell’opinione pubblica dalle roccheforti delle moschee, dei centri teologici e delle università. Ispiran-dosi alla fertile dottrina rivoluzionaria dell’Islam, essi intrapresero sforzi incessanti e fruttuosi per l’innalzamento del grado di consapevolezza e vigilanza del popolo musulmano capace di lotta e di preghiera.
Il regime dispotico, che cominciava a tentare di distruggere il movimento islamico aggredendo brutalmente il Centro Teolo-gico Faiziyyeh di Qom, l’Università ed altri centri rivoluzionari, fece ricorso ai metodi più selvaggi e spietati per soffocare il furore rivoluzionario del popolo. La popolazione musulmana dell’Iran pagò ancora la propria ferma determinazione e volontà di continuare la lotta al prezzo dei plotoni d’esecuzione, delle torture barbare, delle lunghissime incarcerazioni.
Il sangue di centinaia di uomini, donne, giovani ricchi di fede, che all’alba cadevano sotto i colpi dei carnefici al grido “Allah è grande” o nelle strade e nei vicoli venivano colpiti dalle pallottole del nemico, assicurò il proseguimento della Rivoluzione. I frequenti messaggi e appelli dell’Imam Khomeini, rivolti nelle occasioni più diverse, resero sempre più profonde la consapevolezza e la determinazione della comunità musulmana.
Il governo islamico
Il progetto del governo islamico, fondato sul principio della “tutela del giurisperito islamico”, quale fu presentato dall’Imam Khomeini nel periodo culminante della repressione politica operata dal regime dispotico, creò nel popolo musulmano un nuovo e consistente incentivo: esso preparò la strada per la lotta ispirata all’ideologia islamica e rafforzò gli sforzi dei Musulmani im-pegnati e combattenti sia all’interno sia all’esterno del Paese.
Il movimento proseguì in questo percorso fino a quando le insoddisfazioni e la fermezza del furore crescente della popolazione, causate dalle pressioni e repressioni crescenti nel Paese, e in tutto il mondo l’eco e i riflessi della lotta delle guide religiose e degli studenti impegnati, scossero violentemente le basi del potere del regime: quest’ultimo, e i suoi padroni, furono così co-stretti ad allentare la pressione e la repressione e a cercare una sorta di distensione nell’ambiente politico, illudendosi di poter impedire la propria disfatta ormai certa. Ma il popolo insorto, consapevole e risoluto, sotto la guida ferma dell’Imam sempre indomo, avviò ed estese a tutto il Paese la propria vittoriosa e unitaria insurrezione.
L’ira della Nazione
Il giorno 17 dey dell’anno 1356 (7 Gennaio 1978), la pubblicazione da parte del regime al potere di uno scritto ingiurioso contro la sacra autorità del clero e in particolare dell’Imam Khomeini accelerò lo slancio del movimento facendo esplodere l’ira della popolazione in tutto il Paese. Il regime tentò di controllare il furore del popolo e di soffocare definitivamente l’insurrezione di protesta mettendo a ferro e fuoco il Paese, ma ot-tenne soltanto di far affluire sangue ancora più copioso nelle ve-ne della Rivoluzione.
Le celebrazioni commemorative dei martiri nel settimo e nel quarantesimo giorno della loro uccisione facevano battere più forte il cuore della Rivoluzione, e il movimento acquisiva sempre nuova vita in tutto il Paese.
L’impulso più forte giunse quando tutte le organizzazioni del Paese parteciparono attivamente agli scioperi unitari ed alle di-mostrazioni di piazza, che causarono il crollo finale del regime dispotico. La solidarietà diffusa di uomini e donne di tutte le tendenze religiose e politiche e la loro partecipazione unitaria alla lotta furono determinanti: in particolare, lo fu il ruolo attivo e onnipresente delle donne in ogni momento di questa grande guerra santa. Scene di madri che, con i loro bimbi fra le braccia, marciavano senza paura verso i luoghi degli scontri e sotto i tiri del nemico, testimoniarono il contributo rilevante e decisivo offerto alla lotta da questa grande parte della società.
Il prezzo pagato dal popolo
Il giovane albero della Rivoluzione, irrorato dal sangue di più di sessantamila martiri e di centomila feriti, al prezzo di miliardi di tuman in perdite materiali, diede i suoi frutti dopo poco più di un anno di lotte ininterrotte e incessanti, al grido di “Indipen-denza, libertà, governo islamico”. Questo grande movimento, sostenuto dalla fede, dall’unione e da una guida risoluta nelle fasi drammatiche e cruciali, oltre che dal sacrificio del popolo, giunse alla vittoria, riuscì a distruggere tutti i calcoli dell’imperialismo e le istituzioni ad esso legate, e diede vita ad un capitolo nuovo della storia delle rivoluzioni popolari di tutto il mondo.
Il 21 e il 22 bahman dell’anno 1357 (10 e 11 Febbraio 1978) furono i giorni in cui la monarchia, il dispotismo interno e l’egemonia straniera che lo dominava, crollarono dalle fondamenta. Con questo grande trionfo, la prima fase del governo islamico tanto a lungo desiderato dal popolo musulmano annunciò la vittoria finale.
Il popolo iraniano unito, insieme ai giureconsulti religiosi e alle autorità musulmane e alla Suprema Guida, manifestò in un referendum la propria ferma e decisiva determinazione di fondare la Repubblica Islamica. Il 98,2 per cento dei votanti espresse voto favorevole alla Repubblica Islamica.
Ora, la Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, in quanto esprime le aspirazioni delle istanze politiche, sociali, culturali ed economiche della società, deve preparare il terreno per il consolidamento delle basi del governo islamico e presentare il nuovo programma per l’edificazione del governo del Paese sulle rovine del precedente regime corrotto.
La forma dello Stato nell’Islam
Nella concezione islamica la forma dello Stato non scaturisce da particolari situazioni sociali o dalla supremazia di un individuo o di un gruppo: è invece l’espressione degli ideali politici di un popolo, unificato dalla stessa religione e dallo stesso modo di pensare, che dà a se stesso un’organizzazione, grazie alla quale nel corso della propria evoluzione spirituale possa aprirsi la via verso la meta finale, movendo cioè verso Dio.
Nel suo processo di evoluzione rivoluzionaria il nostro popolo si è liberato dalla polvere e dal sudiciume della tirannia e del-le influenze culturali straniere, per tornare all’ideologia e alla vi-sione del mondo islamica. Ora esso sta per edificare una società esemplare sulla base delle norme islamiche.
Compito di questa Costituzione è creare le condizioni per il radicamento delle convinzioni del movimento e il terreno favorevole affinché l’essere umano possa nutrirsi dei supremi valori della dottrina universale dell’Islam.
In considerazione dell’ispirazione islamica della Rivoluzione dell’Iran, che ha rappresentato un movimento verso la vittoria di tutti gli oppressi sugli oppressori, la Costituzione prepara il terreno affinché tale rivoluzione prosegua sia all’interno che all’esterno del Paese. In particolare si impegna nell’allargamento dei rapporti internazionali con altri movimenti islamici e popolari affinché si renda possibile la creazione di un’unica comunità mondiale(“In verità, l’Islam è la vostra comunità, una comunità per tutti, ed Io sono il vostro Creatore. Adorate dunque [l’unico Dio].” Corano, 21: 92).
In forza della natura propria di questo grande movimento, la Costituzione garantisce contro ogni forma di tirannide sociale o ideologica e contro la monopolizzazione dell’economia, liberandosi dal dispotismo, e si impegna a rendere il popolo padrone del proprio destino (“Egli li allevia dei fardelli e delle catene che pesano su di loro.” Corano, 7: 157).
Nella creazione delle basi e delle istituzioni politiche, che costituiscono il fondamento della società, secondo l’impostazione ideologica la responsabilità di governare e amministrare il Paese sarà affidata a persone rette e fidate (“I miei servi giusti erediteranno la terra.” Corano, 21: 105).
L’attività legislativa, che è espressione dei principi che governano la società, sarà attuata in conformità al Corano e alla Tra-dizione. Di conseguenza si rende necessario e importante un suo controllo attento e preciso da parte di individui giusti, virtuosi, impegnati e buoni conoscitori della teologia e del diritto del-l’Islam.
Il governo, poiché suo scopo è favorire l’evoluzione degli individui nella direzione del piano divino, deve preparare il terreno favorevole al manifestarsi e al fiorire delle capacità, così che si rivelino le caratteristiche divine degli uomini (“Adottate un’indole divina.” Tradizione). Ciò potrà realizzarsi soltanto attraverso la partecipazione attiva e diffusa di tutti i membri della collettività al processo evolutivo della società.
In vista di questo scopo la Costituzione prepara il terreno favorevole per tale partecipazione a tutti i livelli politici e in tutte le sedi decisionali per tutti i gruppi della società, affinché nel processo dell’evoluzione umana ogni individuo diventi artefice e responsabile della crescita, dello sviluppo e dell’orientamento. Questa sarà l’autentica realizzazione del governo dei diseredati sulla terra (“Noi vogliamo beneficare i diseredati e farne gli eredi e la guide della terra.” Corano, 28: 5).
La Guida dei Giurisperiti islamici per l’orientamento di giustizia
Essendo fondata sul principio della continuità dell’lmamato, la Costituzione preparerà il terreno perché i giurisperiti islamici dotati di tutti i requisiti richiesti, e la cui funzione di riferimento venga riconosciuta dal popolo (“Affidate l’amministrazione ai teologi spirituali, coloro che vigilano su quanto Dio consente e quanto Dio vieta.” Tradizione) possano esercitare la funzione di guida come elemento del loro originario dovere islamico, e ga-rantire il retto operare delle diverse istituzioni.
L’economia come un mezzo, non come un fine
Il consolidamento delle istituzioni economiche si fonda sulla risposta ai bisogni dell’individuo nel corso della sua crescita e del suo progresso e non, come in altri sistemi economici, sulla concentrazione e l’accumulazione delle ricchezze o sulla ricerca del profitto.
Nelle società di ideologia materialista l’economia diventa fattore di distruzione, corruzione e privazione. Nell’Islam invece l’economia è un mezzo che, in quanto tale, non può fornire altro che il sistema migliore per giungere al fine.
Secondo questa concezione il programma economico del go-verno islamico è finalizzato a creare il terreno favorevole alla manifestazione della creatività degli individui. Di conseguenza il governo islamico ha il compito di garantire possibilità eguali e adeguate e lavoro per tutti gli individui, e di soddisfare i bisogni più urgenti affinché il percorso evolutivo non si interrompa.
La donna nella Costituzione
Nella creazione delle istituzioni sociali islamiche le forze umane, che fino ad ora sono state tutte al servizio dello sfruttamento straniero, ritroveranno la propria vera identità e riacquisiranno i propri umani diritti. E’ naturale che in tale processo le donne, che dalla passata tirannide hanno subito una maggiore oppressione, debbano essere in maggior misura reintegrate nei loro diritti.
La famiglia è la cellula fondamentale della società ed il centro principale della crescita e dell’evoluzione spirituale degli individui. Principio fondamentale nella formazione della famiglia, che rappresenta il terreno e la fonte principale della crescita e del perfezionamento dell’essere umano, è la concordia dei pensieri e degli ideali, ed è dovere del governo islamico creare le possibilità che consentano di giungere a questo fine.
In questa concezione dell’unità familiare, la donna, in quanto elemento sociale, viene riscattata dalla condizione di “oggetto” o di “strumento di lavoro” a servizio del consumismo e dello sfruttamento. Mentre riacquista l’importante dovere e il rispettabilissimo ruolo di madre nel crescere esseri umani devoti ai propri ideali, la donna è presente in prima linea accanto agli uomini, combatte nelle diverse attività dell’esistenza, e quindi nella concezione islamica le è affidata una responsabilità maggiore e le sono riconosciuti un valore ed una dignità superiori.
L’esercito islamico
La fede e la dottrina sono il principio ed il criterio fondamentale a cui ci si richiama nella formazione e nell’equipaggiamento delle forze di difesa del paese. Di conseguenza l’esercito della Repubblica Islamica ed i Guardiani della Rivoluzione vengono costituiti conformemente a tale proposito. Ad essi non è affidata soltanto la responsabilità di difendere le frontiere, ma anche un compito di fede, la santa battaglia per tutelare il bene e proibire il male secondo la volontà di Dio per la diffusione del go-verno divino nel mondo (“Allestite contro di loro forze e cavalli quanto potete per terrorizzare il nemico di Dio e vostro.” Corano, 8: 60).
Il potere giudiziario nella Costituzione
Il problema del potere giudiziario, che tutela i diritti del popolo in linea con il movimento islamico mirando a prevenire de-viazioni all’interno della comunità islamica, riveste importanza vitale. Per questa ragione è stata prevista la creazione di un sistema giudiziario fondato sulla giustizia islamica e composto di magistrati giusti e profondi conoscitori delle norme religiose. Tale sistema, considerata la sua importanza fondamentale e il suo impegno nell’operare come scuola di pensiero e di azione, deve tenersi lontano da relazioni malsane (“E quando giudicate fra gli uomini, giudicate secondo giustizia.” Corano, 4: 58).
Il potere esecutivo
Dal momento che riveste un’importanza particolare nell’esecuzione delle leggi e delle prescrizioni islamiche, con lo scopo di giungere all’instaurazione nella società di un sistema di rapporti improntati a giustizia, e poiché ciò è indispensabile alla preparazione di un terreno favorevole al raggiungimento degli obiettivi ultimi, il potere esecutivo deve aprire la via alla creazione di una società islamica. Di conseguenza ogni sistema che precluda o intralci l’ottenimento di questa meta è ritenuto condannabile dal punto di vista islamico, quindi alla burocrazia edificata dai provvedimenti del regime tirannico subentrerà un ordinamento esecutivo tale da svolgere con maggiore efficienza e celerità le funzioni amministrative.
I mezzi di comunicazione di massa
I mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione) devono porsi al servizio del processo di perfezionamento della Rivo-luzione islamica e della diffusione della cultura islamica: in quest’ambito, devono trarre profitto dal sano apporto di concezioni diverse, e prevenire con impegno la diffusione di quanto sia de-leterio e contrario all’Islam.
E’ compito di ognuno l’applicazione dei principi di tale legge, che considera quale scopo principale la libertà e la dignità dell’essere umano ed apre la via alla crescita e al perfezionamento degli individui.
E’ necessario che la comunità musulmana, attraverso l’elezione di responsabili esperti e fedeli ed esercitando una sorveglianza continua sul loro operato, partecipi attivamente all’edificazione della società islamica, con la speranza che la creazione di una società islamica esemplare possa diventare un modello e una testimonianza per tutti i popoli del mondo (“Abbiamo fatto di voi una nazione che segue il medio cammino affinché siate testimoni di fronte a tutti gli uomini.” Corano, 2: 143).
I Rappresentanti
L’Assemblea degli Esperti, composta dai rappresentanti del popolo, dopo aver esaminato le proposte del governo e quelle pro-venienti dai vari gruppi della popolazione, ha presentato questo Testo Costituzionale che consta di dodici capitoli e centosettantadue articoli.
consta di dodici capitoli e centosettantadue articoli. L’opera dell’Assemblea degli Esperti è giunta al termine all’alba del XV secolo dell’Egira del grande Profeta dell’Islam (la pace sia con lui), fondatore della dottrina islamica liberatrice, per le ragioni ed i propositi sopra esposti, e con la speranza che questo secolo sia il secolo della sovranità dei diseredati e della sconfitta dei potenti.
PARTE PRIMA - Principi generali
Articolo 1
Lo Stato dell’Iran è una Repubblica Islamica che la nazione del-l’Iran, sulla base della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia [rivelato] nel Corano, in seguito alla vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Al-Ozma lmam Khomeini, ha approvato con il Referendum Nazionale svoltosi il 10 e l’11 Farvardin 13581 (corrispondenti al 30 e 31 Marzo 1979), data coincidente con il 10 e il 2 giorno di Jomad al-oula 1399, esprimendo voto positivo di ratifica con una maggioranza del 98,2% dei votanti.
Articolo 2
La Repubblica Islamica è un sistema basato sulla fede nei seguenti principi:
- lI Monoteismo (espresso nell’affermazione “non vi è altro dio che Dio”), la sovranità e la legge come appartenenti esclusivamente a Dio, e la necessità di osservare i Suoi comandamenti.
- La Rivelazione Divina2 e il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.
- La Resurrezione3 e il suo ruolo costruttivo nei corso dell’evoluzione che guida l’umanità verso Dio.
- La Giustizia divina nella Creazione e nella legge.
- L’lmamato4 come funzione di guida ininterrotta, e il suo ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione islamica.
- La dignità dell’uomo e i nobili valori umani, e il libero arbitrio dell’individuo con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.
La Repubblica Islamica provvede ad instaurare la giustizia, l’indipendenza politica, economica, sociale e culturale e l’integrità nazionale tramite:
- La continua pratica ed iniziativa di qualificati teologi esperti di giurisprudenza islamica, esercitate sulla base del Corano, della Tradizione dell’infallibile Profeta e dei Santi lmam.
- L’utilizzo della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.
- Il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.
Articolo 3
Lo Stato dello Repubblica Islamica dell’Iran ha il dovere di conseguire gli obiettivi esposti nell’Articolo 2, e s’impegnerà con tutte le proprie forze per realizzare i seguenti scopi:
- La creazione di un ambiente favorevole per la crescita delle virtù etiche fondate sulla fede e la devozione e la lotta contro ogni aspetto del vizio e della corruzione.
- L’innalzamento del livello generale di consapevolezza della popolazione in tutti i campi tramite l’uso corretto della stampa, dei mass-media e di altri mezzi.
- L’educazione scolastica e fisica gratuita per tutti a tutti i livelli; la promozione e la più ampia diffusione dell’educazione superiore.
- La valorizzazione dello spirito di ricerca, di impresa e di iniziativa in tutti gli ambiti scientifici, tecnici, culturali, come pure negli studi islamici, tramite la creazione di centri di ricerca e I’incentivazione degli studiosi.
- lI completo rigetto del colonialismo e la prevenzione dell’ingerenza straniera.
- La cancellazione di ogni tipo di dispotismo ed autocrazia, e di qualsiasi tentativo di monopolizzare il potere.
- La garanzia delle libertà politiche e sociali nella cornice della legge.
- La partecipazione di tutta la popolazione nella determinazione del proprio destino politico, economico, sociale e culturale.
- L’eliminazione di qualsiasi discriminazione inammissibile e la creazione di pari opportunità per tutti, in tutti gli ambiti materiali e spirituali.
- L’instaurazione di un corretto sistema amministrativo e l’abolizione degli enti governativi superflui.
- lI rafforzamento a tutto campo delle basi della difesa nazionale tramite la leva militare pubblica ai fini della salvaguardia dell’indipendenza, dell’integrità territoriale e del sistema islamico del Paese.
- La programmazione di un sistema economico saldo ed equilibrato, conforme alle norme islamiche5, finalizzato alla costruzione del benessere, all’eliminazione della povertà, all’abolizione di ogni tipo di privazione riguardante il cibo, l’alloggio, il lavoro e la salute, come pure all’estensione generale delle assicurazioni sociali.
- La garanzia dell’autosufficienza negli ambiti della scienza, della tecnologia, dell’industria, dell’agricoltura, degli affari militari e simili.
- La garanzia di tutti i molteplici diritti dei cittadini, sia uomini sia donne, di un’equa protezione legale per tutti e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge.
- L’espansione e il rafforzamento della fratellanza tra i Musulmani e la cooperazione di tutte le componenti della popolazione.
- L’adozione di una politica estera basata sui criteri islamici, l’impegno fraterno nei confronti di tutti i Musulmani e la protezione senza risparmio dei popoli poveri e oppressi del mondo.
Articolo 4
Tutte le leggi civili, penali, finanziarie,economiche, amministrative, culturali, rnilitari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici. Il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola, e i teologi esperti di giurisprudenza islamica che compongono il Consiglio di Vigilanza6 sono giudici in questa materia.
Articolo 5
Durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam (possa Dio accelerare la sua ricomparsa) rimane in occultazione7, nella Repubblica Islamica dell’Iran la tutela degli affari e l’orientamento del popolo sono affidati alla responsabilità di un giurista giusto e pio, co-noscitore della propria epoca, coraggioso, dotato di energia, di iniziativa e di abilità amministrativa, che la maggioranza della popolazione riconosca ed accetti come propria Guida. Nel caso in cui nessun giurista esperto di Diritto islamico ottenga tale riconoscimento maggioritario, le responsabilità sopra esporta saranno affidate ad un Consiglio Direttivo composto di giuristi dotati dei re-quisiti già elencati, in conformità all’Articolo 107.
Articolo 6
Nella Repubblica Islamica dell’Iran gli affari del Paese saranno gestiti in conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l’elezione del Presidente della Repubblica, dei Rappresentanti nell’Assemblea Islamica8, dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.
Articolo 7
In osservanza delle prescrizioni del Corano, “Per i loro affari si consiglino tra di loro” (42: 38), e “Consigliatevi con loro” (3: 152). i principali organismi decisionali e amministrativi del Paese sono i Consigli: l’Assemblea Nazionale, i Consigli Regio-nali, i Consigli Provinciali, i Consigli Comunali, di Quartiere, di Distretto, di Villaggio ecc. Le competenze, le modalità di costituzione, gli ambiti giurisdizionali e le responsabilità di tali Consigli sono stabiliti dalla presente Carta Costituzionale e dalle leggi da essa derivanti.
Articolo 8
Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’esortazione a compiere il bene e la dissuasione dal compiere il male è un dovere che spetta agli individui nei loro rapporti reciproci e nei rapporti reciproci tra essi e coloro che li governano. Le condizioni, i limiti e la natura di questo dovere sono stabiliti dalla legge, secondo quanto prescritto dal Santo Corano: “E i credenti, uomini e donne, sono amici tra loro, si uniscono nel bene e impediscono il male” (9: 71).
Articolo 9
Nella Repubblica Islamica dell’Iran l’indipendenza, la libertà, l’unità e l’integrità territoriale del Paese sono inscindibili, e la loro tutela è responsabilità del governo e di ciascun individuo membro della nazione iraniana. Nessun individuo, gruppo o autorità ha il diritto di ledere neppure in minima misura l’indipendenza politica, culturale, economica o militare e l’integrità territoriale del Paese con il pretesto della libertà, e nessuna autorità ha il diritto di abolire le libertà legittime usando il pretesto di voler salvaguardare l’indipendenza e l’integrità territoriale deI Paese, neppure ricorrendo alla promulgazione di leggi e norme.
Articolo 10
Poiché la famiglia è l’unità fondamentale della società Islamica, tutte le leggi, i regolamenti e le programmazioni devono essere volti a facilitare la formazione delle famiglie, a salvaguardare la sacralità dell’istituzione familiare e a rafforzare i legami familiari, secondo il diritto e la morale islamica.
Articolo 11
Secondo il versetto coranico “Certamente la vostra comunità è una sola, e io sono il vostro Dio, dovete perciò compiere gli atti di culto” (21: 92), tutti i Musulmani costituiscono una sola comunità e il governo della Repubblica Islamica ha il dovere di creare una linea politica generale fondata sull’accordo e la solidarietà dei popoli Musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell’unità politica, economica e culturale del mondo dell’Islam.
Articolo 12
La religione ufficiale dell’Iran è l’Islam di scuola Sciita Giafa-rita Imamita9, e questo articolo non è suscettibile di alcun mutamento nei tempo. Le altre scuole10 islamiche, quali la Hanafita, la Shafi’ita, la Malekita, la Hanbalita e la Zaidita sono considerate con assoluto rispetto, e i loro seguaci sono totalmente liberi di professare, insegnare e compiere gli atti di culto previsti dai rispettivi Canoni, e nel rispetto della loro giurisprudenza religiosa i loro contratti giuridici privati (compresi il matrimonio, il divorzio, l’eredità, il testamento) e le controversie relative han-no riconoscimento di legge nei tribunali. In ogni regione in cui i seguaci delle citate scuole costituiscano la maggioranza, i re-golamenti locali, nei limiti di potere dei Consigli, saranno conformi alle rispettive prescrizioni, nella salvaguardia dei diritti dei seguaci di altre scuole.
Articolo 13
Gli Zoroastriani, gli Ebrei e i Cristiani sono le sole minoranze religiose riconosciute, ed entro i limiti della legge sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie religiose, e nei contratti giuridici privati e nell’insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.
Articolo 14
In conformità al versetto coranico “Dio non vi proibisce di trattare con gentilezza e giustizia coloro che non hanno combattuto contro la vostra religione e non vi hanno cacciato dalle vostre case: certamente Dio ama i giusti” (60: 8), il governo della Re-pubblica Islamica dell’Iran e tutti i Musulmani devono agire nei confronti dei non Musulmani con bontà, giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani. Questo principio ha validità soltanto nei confronti di coloro che non cospirino e non agiscano contro l’Islam e contro la Repubblica Islamica dell’Iran.
PARTE SECONDA - Lingua, scrittura, calendario, bandiera
Articolo 15
La lingua e la scrittura ufficiale del popolo dell’Iran è il Farsi11. La corrispondenza di Stato, i documenti e i testi ufficiali e i libri scolastci devono essere redatti in tale lingua: tuttavia l’uso di idiomi locali o tribali è consentito, accanto al Farsi, nella stampa e negli altri mezzi di comunicazione di massa, ed è consentito l’insegnamento delle rispettive letterature nelle scuole.
Articolo 16
Poiche l’Arabo è la lingua del Corano, della scienza e dell’insegnamento islamico, e poichè la letteratura persiana è profondamente permeata da tale lingua, il suo insegnamento deve essere impartito in tutte le classi e in tutti gli indirizzi di studio dal termine della scuola elementare sino al termine della scuola media.
Articolo 17
Gli anni del calendario ufficiale del Paese vengono calcolati a partire dall’emigrazione del Profeta dell’Islam dalla Mecca12. Sia il calendario solare sia il calendario lunare sono ammessi13, tuttavia gli uffici statali si serviranno del calendario solare. Il giorno festivo ufficiale della settimana è il venerdì.
Articolo 18
La bandiera ufficiale dell’Iran è verde, bianca e rossa con impresso lo stemma della Repubblica Islamica e la scritta “Allah-o Akbar”14.
PARTE TERZA - I diritti del popolo
Articolo 19
La popolazione dell’Iran, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, gode di uguali diritti: il colore della pelle, la razza, la lingua o altri caratteri non costituiscono motivi di privilegio nè di discriminazione.
Articolo 20
Nel rispetto delle norme i slamiche tutti gli individui cittadini della nazione, sia uomini sia donne, sono uguali di fronte alla protezione della legge e godono di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali.
Articolo 21
Nel rispetto delle norme islamiche il governo ha il dovere di garantire in tutti i campi i diritti della donna, e di mettere in atto quanto segue:
- La creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo della personalità della donna e la reinstaurazione dei suoi diritti nella sfera materiale e spirituale.
- L’assistenza e il sostegno alle madri, in particolare nel periodo della gestazione e della crescita dei figli, e la protezione dei bambini privi di tutela familiare.
- L’istituzione di tribunali competenti per la protezione dell’esistenza e della stabilità della famiglia.
- La creazione di un’assicurazione specifica a favore delle vedove, delle donne anziane e delle donne prive di sostegno familiare.
- L’assegnazione della tutela dei figli alle madri che non ne siano indegne, per proteggere gli interessi dei bambini nel caso non esista un tutore legale.
Articolo 22
L’onore, la vita, la proprietà, l’abitazione e il lavoro sono diritti inviolabili, eccettuati i casi previsti dalle leggi.
Articolo 23
Non sono ammesse indagini sulle convinzioni personali e nessuno può essere perseguito o inquisito a causa delle proprie opinioni.
Articolo 24
E’ garantita la libertà di stampa e la libertà d’espressione delle idee a mezzo stampa purché non vengano offesi i principi fondamentali dell’Islam o i diritti della collettività. I dettagli saranno precisati da una successiva legge.
Articolo 25
L’intercettazione e il controllo della corrispondenza, la registrazione di conversazioni telefoniche anche al fine di renderne pubblico il contenuto, l’intercettazione dei messaggi telegrafici o telex e la rivelazione del loro contenuto, la censura, il mancato recapito o la mancata trasmissione delle comunicazioni, l’ascolto indebito, lo spionaggio e ogni tipo di sorveglianza sono proibiti, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 26
La creazione di partiti e associazioni politiche, associazioni professionali, associazioni religiose islamiche o di altre minoranze religiose riconosciute è libera, a condizione che tali partiti e as-sociazioni non violino od offendano l’indipendenza, la libertà, la sovranità e l’unità nazionale del Paese, nè le norme islamiche né i fondamenti della Repubblica Islamica. Nessuno può essere impedito o costretto a fare parte di tali associazioni.
Articolo 27
Le riunioni e i cortei, da chiunque organizzati, sono liberi, purché pacifici e disarmati, e purché non ledano i princìpi islamici.
Articolo 28
Ognuno, uomo o donna, ha il diritto di scegliere la professione che desidera, purché la scelta non sia in contrasto con l’Islam e con l’interesse pubblico, e non violi i diritti altrui. Il governo ha l’obbligo di assecondare i bisogni della società per le diverse occupazioni assicurando a tutti gli individui uguali opportunità e uguali possibilità di lavoro nei diversi rami di atttvità.
Articolo 29
E’ diritto di tutti poter fruire dell’assistenza sociale in forma di assicurazione o in altre forme nei casi di cessazione dell’attività lavorativa, perdita del lavoro, disoccupazione, vecchiaia e di-sabilità, mancanza di sostegno familiare, infortunio, incidente, necessità di cure e di assistenza medica. Il governo, applicando le norme di legge ed utilizzando i fondi provenienti dalle entrate generali e dai versamenti dei cittadini, ha il dovere di provvedere all’allestimento dei servizi assistenziali e al sostegno finanziario di cui sopra, a favore di ciascun cittadino del Paese.
Articolo 30
Il governo ha il dovere di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione a tutta la popolazione sino al completamento della scuola media, e di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione superiore nei limiti delle possibilità del Paese.
Articolo 31
Fruire di un’abitazione adeguata ai propri bisogni è diritto di ogni individuo e di ogni famiglia iraniana. Il governo ha il dovere di provvedere all’applicazione concreta di questo principio, dando la priorità ai più bisognosi, in particolare ai contadini e agli operai.
Articolo 32
Nessuno può essere arrestato se non per mandato di legge e secondo le modalità prescritte. In caso di arresto, la natura e le motivazioni dell’accusa devono essere immediatamente comunicate per scritto all’accusato; entro il termine massimo di ventiquattro ore l’incartamento preliminare deve essere trasmesso alle autorità giudiziarie competenti, e il procedimento dibattimentale deve essere avviato il più presto possibile. Le trasgressioni a questo principio sono punibili a norma di legge.
Articolo 33
Nessuno può essere esiliato dal luogo in cui risiede, o impedito di vivere nel luogo di sua scelta, o costretto a risiedere in un luogo determinato, eccetto che nei casi contemplati dalla legge.
Articolo 34
Il diritto di chiedere giutizia è goduto da tutti e da ciascuno. Ogni individuo ha il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria appellandosi ai tribunali competenti: tutti i cittadini della nazione hanno il diritto di ricorrere a detti tribunali; non è possibile impedire ad alcuno di ricorrere a norma di legge ai tribunali competenti per ciascun singolo caso.
Articolo 35
In tutti i tribunali giudiziari, ciascuna delle controparti ha il di-ritto di scegliere il proprio rappresentante legale. Qualora le condizioni economiche della parte non le consentano la scelta di un avvocato di fiducia, la difesa legale deve esserle comunque garantita tramite un legale d’ufficio.
Articolo 36
L’emissione di una sentenza di condanna e la sua esecuzione possono avere luogo soltanto ad opera di tribunali competenti e a norma di legge.
Articolo 37
La legge presuppone l’innocenza. Nessuno può essere riconosciuto colpevole davanti alla legge, a meno che la sua colpevolezza non sia provata in un tribunale competente.
Articolo 38
E’ vietato infliggere qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica allo scopo di estorcere confessioni o informazioni. E’ assolutamente proibito costringere una persona a fornire prove a carico, a confessare o a prestare giuramento. Prove, confessioni e giuramenti ottenuti nel modo suddetto sono completamente destituiti di validità. Ogni trasgressione a questo principio sarà perseguita a norma di legge.
Articolo 39
E’ proibito violare, in qualsiasi forma, l’onore o la dignità di un individuo sottoposto ad arresto, ad incarcerazione o ad esilio. La mancata osservanza di questo principio è punibile per legge.
Articolo 40
A nessuno è lecito, nell’esercizio dei propri diritti, recare nocumento ad altri o ledere gli interessi della collettività.
Articolo 41
Il diritto alla cittadinanza iraniana è diritto assoluto di tutti gli Iraniani. Il governo non può privare di tale diritto alcun cittadino iraniano se non quando il cittadino stesso lo richieda, oppure quando il cittadino abbia assunto la cittadinanza di un altro Paese.
Articolo 42
I cittadini stranieri possono assumere la cittadinanza iraniana nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Essi possono essere privati di tale cittadinanza qualora assumano la cittadinanza di un altro Stato o essi stessi ne facciano richiesta.
PARTE QUARTA - Affari economici e finanziari
Articolo 43
Al fine di garantire l’indipendenza economica della società iraniana, eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura sempre maggiore i bisogni dell’individuo, nella salvaguardia della sua dignità, l’economia della Repubblica Islamica del-l’Iran è fondata sui seguenti principi:
- Soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e ciascuno: abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione di una famiglia.
- Garanzia per tutti delle possibilità e opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione; garanzia dei mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari, e che lo Stato non divenga l’unico e assoluto datore di lavoro. Questo principio deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione dell’economia generale in tutte le sue fasi di sviluppo.
- Programmazione dell’economia del Paese allo scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo, che a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell’attività professionale, siano assicurate l’opportunità e l’energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.
- Rispetto del diritto dell’individuo di scegliere liberamente l’occupazione desiderata, divieto di coercizione dell’individuo a svolgere un determinato lavoro, rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.
- Proibizione di recare nocumento ad altri; proibizione del monopolio, della speculazione, dell’usura e di altre tran-sazioni illecite.
- Divieto della dissipazione di risorse in tutti i settori dell’economia, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione e i servizi.
- Utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica; istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.
- Rifiuto e impedimento della dominazione sull’economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.
- Particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell’allevamento e industriale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all’autosufficienza e all’indipendenza economica.
Articolo 44
L’economia della Repubblica Islamica dell’Iran si fonda su tre settori: statale, cooperativo e privato.
Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l’estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l’aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade, cioè quanto è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica.
Il settore cooperativo include le società e le imprese cooperative di produzione e distribuzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche.
Il settore privato comprende i settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statale e cooperativo.
In ciascuno dei tre settori la proprietà, quando compatibile con gli altri Articoli di questo Titolo, conforme alle leggi islamiche, funzionale al progresso economico e allo sviluppo del Paese, senza nocumento per la società, è pienamente tutelata dalla legge nella Repubblica Islamica dell’Iran.
I dettagli riguardanti le norme, le condizioni e i limiti di funzionamento delle attività dei suddetti settori sono fissati a norma di legge.
Articolo 45
Le risorse naturali e la ricchezza nazionale, di cui fanno parte le terre incolte o desertiche, le miniere, i mari, i laghi, le paludi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, i boschi, le foreste naturali, i pa-scoli liberi, le eredità in assenza di eredi, i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell’autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell’interesse della nazione. Modi e termini di utilizzo di ciascuna parte del suddetto patrimonio sono stabiliti a norma di legge.
Articolo 46
Ognuno è proprietario del frutto del proprio legittimo lavoro e impresa. Nessuno può accampare il diritto di essere proprietario dei frutti del proprio lavoro per deprivare altri della possibilità di lavorare e intraprendere.
Articolo 47
La proprietà privata, purché acquisita con mezzi legali, è rispettata. Le norme a tale proposito sono determinate dalla legge.
Articolo 48
Nello sfruttamento delle risorse naturali, nell’utilizzo delle en-trate nazionali sul piano regionale, nella distribuzione delle attività economiche fra le regioni e le diverse zone del Paese è proibita qualsiasi discriminazione, così che ciascuna regione abbia accesso al capitale e alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo.
Articolo 49
Il governo ha il dovere di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d’azzardo, sfruttamento illecito di mowqufe15, di contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite, e di restituirla al legittimo proprietario; nel caso questi non sia noto, le ricchezze di cui sopra vengono assegnate all’erario. Questa disposizione deve essere applicata una volta espletata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell’osservanza delle norme religiose.
Articolo 50
Nella Repubblica Islamica la protezione dell’ambiente naturale, in cui le generazioni presenti e future devono condurre una vita sociale in costante sviluppo, è dovere di tutti. Pertanto sono proibite tutte le attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell’ambiente.
Articolo 51
Nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge. I casi di esonero, condono e riduzione delle imposte sono determinati per legge.
Articolo 52
Il Bilancio Nazionale annuale sarà redatto dal Governo e sottoposto all’Assemblea lslamica per l’approvazione nei modi prescritti dalla legge. Qualsiasi modifica al bilancio sarà inoltre assoggettata alle procedure determinate per legge.
Articolo 53
Tutte le entrate governative devono essere registrate nella contabilità della Tesoreria Generale. Tutte le spese devono essere effettuate entro i limiti degli stanziamenti approvati secondo la legge.
Articolo 54
La Corte dei Conti è sottoposta alla supervisione diretta del-l’Assemblea Nazionale. Gli uffici, l’organizzazione e l’amministrazione degli affari competenti alla Corte dei Conti sono istituiti a norma di legge a Teheran e nei capoluoghi di regione.
Articolo 55
La Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge, revisiona e controlla la contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano fondi al bilancio statale. La Corte garantisce che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati, e che ogni somma sia spesa per gli scopi previsti. La Corte raccoglie la contabilità e la documentazione relativa, e sottopone ogni anno all’Assemblea Nazionale il rendiconto dettagliato del Bilancio, unitamente ad una propria valutazione. Tale rendiconto deve essere messo a disposizione del pubblico.
PARTE QUINTA - Sovranità Nazionale e Poteri derivanti
Articolo 56
L’assoluta sovranità sul mondo e sull’ umanità appartiene a Dio, il quale ha voluto che l’umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale. Nessuno può privare alcun individuo di tale diritto, che è di derivazione divina, nè asservire tale diritto ad interessi personali o di gruppo. Il popolo eserciterà tale diritto secondo le norme seguenti.
Articolo 57
Nella Repubblica Islamica godono di sovranità i poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, esercitati sotto la supervisione della Guida religiosa (lmamato)16, conformemente alle disposizioni seguenti. I tre poteri elencati sono indipendenti l’uno dall’altro. Il Presidente della Repubblica ne coordina i rapporti reciproci.
Articolo 58
Il potere Legislativo è prerogativa dell’Assemblea Nazionale Islamica, che è composta di rappresentanti eletti dal popolo. Le leggi varate dall’Assemblea vengono trasmesse, in conformità ad un iter specificato negli articoli seguenti, ai poteri Esecutivo e Giudiziario affinché venga loro data esecuzione.
Articolo 59
In questioni di particolare importanza, riguardanti il futuro del Paese, o per argomenti di speciale rilevanza economica, il potere legislativo può essere esercitato tramite l’istituto referendario, con l’appello diretto al voto del popolo. La richiesta di ricorso al referendum deve essere approvata dai due terzi della totalità dei membri dell’Assemblea.
Articolo 60
Il potere Esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro e dai Ministri17, salvo i casi in cui, in conformità a questa Carta Costituzionale, tale potere sia prerogativa diretta della Guida.
Articolo 61
Il potere Giudiziario18 è esercitato dai tribunali giudiziari, che devono essere istituiti in conformità alle norme islamiche. Ad essi compete la definizione e risoluzione delle contese, la tutela dei diritti, l’ampliamento e l’amministrazione della giustizia e l’esecuzione delle leggi di Dio.
PARTE SESTA - Potere Legislativo
*Prima Sezione: l’Assemblea Nazionale
Articolo 62
L’Assemblea Islamica19 è costituita dai rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto. I requisiti di elettori e candidati e le modalità delle elezioni saranno determinati a norma di legge.
Articolo 63
I membri dell’Assemblea Islamica rimangono in carica per quattro anni20. Le elezioni per ciascuna nuova legislatura devono svolgersi prima che la precedente legislatura sia giunta al termine del mandato, in modo che la Repubblica Islamica non sia mai priva di un’Assemblea Nazionale.
Articolo 64
L’Assemblea Islamica è composta di duecentosettanta membri. Al termine di ciascun periodo di dieci anni, nel caso la popolazione del Paese sia aumentata, in ciascuna circoscrizione elettorale verrà aggiunto un ulteriore Rappresentante ogni centocinquantamila persone. Gli Zoroastriani e gli Ebrei eleggeranno ri-spettivamente un Rappresentante; i Cristiani Assiri e i Cristiani Caldei eleggeranno un solo Rappresentante comune; i Cristiani Armeni eleggeranno un Rappresentante per il Nord ed uno per il Sud. Al termine di ciascun decennio anche le dette minoranze religiose, in caso di aumento delle rispettive popolazioni, eleggeranno un ulteriore Rappresentante ogni centocinquantamila persone aggiunte. Le norme relative alle elezioni sono stabilite dalla legge.
Articolo 65
Dopo le elezioni, le sessioni dell’Assemblea Islamica sono considerate valide quando si raggiunge il numero legale di presenze equivalente ai due terzi dei Rappresentanti. La ratifica dei progetti e dei disegni di legge ha luogo in conformità ai regolamenti interni approvati dall’Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la Costituzione preveda un quorum speciale. Per l’approvazione dei regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi.
Articolo 66
Le nìodalità relative all’elezione del Presidente dell’Assemblea e del Presidium21, al numero delle Commissioni interne e alla durata del loro incarico, e alle questioni riguardanti i metodi di deliberazione e la disciplina dell’Assemblea sono stabilite dai regolamenti interni dell’Assemblea stessa22.
Articolo 67
I membri dell’Assemblea, in occasione della prima sessione, devono prestare giuramento e sottoscrivere il seguente testo:
“In nome di Dio Clemente e Misericordioso, io giuro davanti all’Onnipotente, sul sacro Corano e sul mio onore di im-pegnarmi a difendere la santità dell’Islam e i frutti della Rivolu-zione Islamica del popolo Iraniano e i principi della Repubblica Islamica, di onorare con fedeltà e giustizia il mandato che il popolo ci ha affidato, di adempiere con lealtà e devozione i doveri di Rappresentante del popolo, di difendere con fermezza l’indipendenza e l’onore del Paese, di salvaguardare con il massimo impegno i diritti di tutti i cittadini, di essere sempre al servizio del popolo, di tutelare l’integrità della Costituzione, e di mantenere come mio unico riferimento, sia nelle parole sia negli scritti, l’indipendenza del Paese, la libertà del popolo e la garanzia del suo benessere.”
I Rappresentanti delle minoranze religiose prestano giuramento sui loro rispettivi Libri sacri. I membri che non abbiano presenziato alla sessione inaugurale dell’Assemblea prestano giuramento durante la prima sessione cui prendono parte.
Articolo 68
In tempo di guerra e di occupazione militare del Paese, su iniziativa del Presidente della Repubblica e dopo l’approvazione dei tre quarti del totale dei membri dell’Assemblea e l’assenso del Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione, le elezioni vengono sospese nelle regioni occupate o in tutto il territorio, per un periodo limitato. Nel caso non venga formata una nuova As-semblea, l’Assemblea precedente rimane in carica e continua la propria attività.
Articolo 69
I dibattiti e le deliberazioni dell’Assemblea devono essere pubblici, e la stampa e i mezzi di comunicazione ufficiali ne devono dare un resoconto completo23. In situazioni di emergenza, quando la situazione del Paese lo esiga, su richiesta del Primo Ministro, di uno dei Ministri o di dieci Membri dell’Assemblea, le sedute dell’Assemblea stessa si svolgeranno a porte chiuse. Gli atti legislativi dell’Assemblea varati durante sedute a porte chiuse entrano in vigore ed assumono valore di legge soltanto se approvati dai tre quarti dei Rappresentanti ed in presenza del Consiglio di Vigilanza. Una volta cessata la situazione di emergenza, il resoconto completo dei dibattiti svoltisi a porte chiuse deve essere portato a conoscenza della pubblica opinione24.
Articolo 70
Il Presidente della Repubblica ed i Ministri, individualmente o collettivamente, hanno il diritto di partecipare alle sessioni aperte dell’Assemblea e possono essere accompagnati dai rispettivi consiglieri. Il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e i Ministri sono obbligati a presenziare alle sedute dell’Assemblea qualora i Rappresentanti lo ritengano necessario, e vengono ascoltati se chiedono di prendere la parola. La richiesta al Pre-sidente perché presenzi alla seduta dell’Assemblea Islamica è subordinata all’approvazione della maggioranza dei Rappre-sentanti.
*Seconda Sezione: Poteri e competenze dell’Assemblea Nazionale
Articolo 71
L’Assemblea Nazionale può legiferare in tutti campi, entro i limiti fissati dalla legge costituzionale.
Articolo 72
L’Assemblea Nazionale non può legiferare in contrasto con i principi e le norme della Costituzione, o della religione ufficiale dello Stato. Il compito di verificare l’applicazione di questo principio è affidato al Consiglio di Vigilanza25, con le modalità di cui all’Articolo 96.
Articolo 73
L’interpretazione delle leggi ordinarie rientra nella giurisdizione dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia il presente articolo non è in contrasto con il compito del magistrato di interpretare le leggi nell’esercizio della propria funzione.
Articolo 74
I disegni di legge di emanazione governativa, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti al-l’Assemblea Nazionale. I progetti di legge e le proposte presentate su iniziativa di almeno quindici Rappresentanti membri del-l’Assemblea vengono sottoposti a discussione parlamentare26.
Articolo 75
Le mozioni, le proposte e gli emendamenti ai progetti di legge, presentati dai Membri dell’Assemblea Nazionale, e che implichino un calo nelle entrate dello Stato o un incremento delle spe-se generali, sono suscettibili di dibattito parlamentare solo quando dette mozioni, proposte ed emendamenti includano l’indicazione esplicita dei modi e dei mezzi con cui si intende fronteggiare la diminuzione delle entrate e l’aumento delle uscite.
Articolo 76
L’Assemblea Nazionale ha il diritto di promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del Paese.
Articolo 77
I trattati, i protocolli, i contratti e i concordati internazionali devono essere approvati e ratificati dall’Assemblea Nazionale.
Articolo 78
Qualsiasi modifica delle frontiere nazionali è proibita, tranne che nel caso di modifiche irrilevanti compatibili con gli interessi della nazione, a condizione che esse non siano di natura unilaterale e non ledano l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese, e che ricevano l’approvazione dei quattro quinti dei Rap-presentanti eletti nell’Assemblea Nazionale.
Articolo 79
E’ proibita la dichiarazione di legge marziale e l’istituzione di un governo militare.
In caso di guerra ed in analoghe situazioni di emergenza, il Governo sarà autorizzato ad adottare misure e limitazioni temporanee, con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, ma il periodo di vigenza di tali misure urgenti non potrà superare i trenta giorni.
Qualora l’emergenza perduri oltre tale termine e le misure adottate debbano rimanere in vigore, il Governo dovrà chiedere alla Assemblea Nazionale una nuova autorizzazione.
Articolo 80
La concessione o l’ampliamento di prestiti, aiuti e sovvenzioni richiesti senza contropartita all’estero e all’interno del Paese da parte del Governo deve essere approvata dall’Assemblea Nazionale.
Articolo 81
E’ rigorosamente vietato concedere a stranieri a possibilità di istituire società o fondazioni o imprese ad azionariato pubblico nei settori commerciale, agricolo, industriale, delle miniere e dei servizi27.
Articolo 82
L’assunzione di esperti stranieri da parte del Governo è proibita tranne nei casi in cui la loro opera sia assolutamente indispensabile. Tale assunzione non può comunque avere luogo senza l’approvazione dell’Assemblea Nazionale.
Articolo 83
Gli edifici e le proprietà statali che costituiscano patrimonio della nazione non possono essere alienati se non con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, e soltanto quando non si tratti di esemplari unici.
Articolo 84
Ciascun membro dell’Assemblea è individualmente responsabile davanti alla nazione, ed in forza della sua carica ha il diritto di esprimere la propria opinione riguardo ad ogni questione che concerna il Paese sul piano interno ed internazionale28.
Articolo 85
La carica e la funzione di Membro dell’Assemblea Nazionale sono personali e non possono essere trasferiti ad altri. L’Assem-blea Nazionale non può delegare il proprio potere legislativo a persona od organismo diversi.
Tuttavia, ogniqualvolta ciò si renda necessario, nel rispetto dell’Articolo 72, l’Assemblea può demandare alle proprie commissioni interne il compito di predisporre alcune leggi. In tale caso le leggi così predisposte entreranno in vigore come provvedimenti provvisori e rimarranno in vigore per un periodo di tempo specificato e approvato dall’Assemblea. La loro approvazione definitiva spetterà all’Assemblea Nazionale.
Articolo 86
I Membri dell’Assemblea Nazionale nello svolgimento della propria funzione sono assolutamente liberi di manifestare la propria opinione e di esprimere il proprio voto, e non possono essere perseguiti o arrestati a causa di opinioni manifestate in As-semblea o a causa dei voti espressi in qualità di membri della Assemblea Nazionale29.
Articolo 87
Il Consiglio dei Ministri, dopo essersi costituito ed essersi presentato, deve in primo luogo ottenere il voto di fiducia del-l’Assemblea Nazionale.
Nel periodo in cui rimane in carica, il Governo può inoltre chiedere il voto di fiducia dell’Assemblea su questioni rilevanti e controverse.
Articolo 88
Ogniqualvolta un Membro dell’Assemblea Nazionale rivolge un’interrogazione ad un Ministro su argomenti inerenti le re-sponsabilità di quest’ultimo, il Ministro interpellato ha l’obbligo di presentarsi davanti all’Assemblea Nazionale e fornire le opportune risposte entro un periodo di dieci giorni, periodo suscettibile di proroga soltanto per fondati motivi e a discrezione dell’Assemblea Nazionale.
Articolo 89
In determinati casi, quando lo ritengono necessario, i Membri dell’Assemblea Nazionale possono promuovere e sottoporre all’Assemblea una mozione di sfiducia nei confronti del Con-siglio dei Ministri o di un singolo Ministro.
Le mozioni di questo tipo vengono prese in esame e discusse dall’Assemblea quando avanzate per scritto e firmate da almeno dieci Rappresentanti. Il Consiglio dei Ministri o il Ministro chiamato in causa devono presentarsi all’Assemblea entro dieci giorni dalla presentazione della mozione per rispondere riguardo alle questioni sollevate e per chiedere il voto di fiducia. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri o il Ministro non si presentino per rispondere all’interpellanza, i Rappresentanti forniranno chiarimenti in merito all’interpellanza stessa e l’Assemblea Nazionale potrà, a propria discrezione, ratificare un voto di sfiducia.
Se l’Assemblea Nazionale non concederà il proprio voto di fiducia, il Consiglio dei Ministri o il Ministro interpellato verranno rimossi dai rispettivi incarichi. In entrambi i casi il Primo Ministro o i singoli Ministri oggetto della mozione di sfiducia non potranno far parte del nuovo Consiglio dei Ministri che verrà costituito immediatamente a succedere al precedente.
Articolo 90
Chiunque ritenga di dover contestare il funzionamento del-l’Assemblea Nazionale, dell’Esecutivo o delle strutture del Si-stema Giudiziario, può inoltrare per iscritto le proprie rimostranze all’Assemblea Nazionale, che ha il dovere di compiere indagini in merito e di rispondere in misura adeguata. Nei casi in cui la contestazione riguardi il Potere Esecutivo o il Potere Giudiziario, l’Assemblea Nazionale affida ad essi il compito di eseguire indagini e di fornire adeguate risposte, e ne comunica il risultato entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora l’oggetto della rimostranza sia ritenuto di interesse generale, il risultato viene reso pubblico dall’Assemblea Nazionale.
Articolo 91
Allo scopo di tutelare la Costituzione ed i principi Islamici assicurando che nessun atto legislativo ratificato dall’Assemblea Nazionale sia in contrasto con essi, è istituito un “Consiglio di Vigilanza”30 composto dai seguenti Membri:
- Sei Giuristi religiosi qualificati, esperti di Giurispru-denza Islamica, consapevoli delle esigenze del mondo contemporaneo e delle convenienze del tempo presente. La nomina di questi sei Membri è prerogativa della Guida della Rivoluzione o del Consiglio Direttivo della Rivoluzione31.
- Sei Giuristi esperti e qualificati nei diversi rami del diritto, scelti fra i giuristi di fede Islamica, proposti all’As-semblea Nazionale dalla Suprema Corte di Giustizia32 e incaricati con voto dell’Assemblea stessa.
Articolo 92
I Membri del Consiglio di Vigilanza sono eletti e rimangono in carica per sei anni. Limitatamente al periodo iniziale di attività, dopo i primi tre anni di vigenza la metà dei Membri di ciascuno dei due gruppi di Giuristi, selezionata mediante sorteggio, viene sostituita da pari numero di nuovi eletti33.
Articolo 93
Quando non è costituito il Consiglio di Vigilanza, l’Assemblea Nazionale non ha facoltà di legiferare, eccettuati i casi di ratifica del mandato parlamentare e di elezione dei sei Giuristi membri del Consiglio di Vigilanza.
Articolo 94
Tutti gli atti legislativi ratificati dall’Assemblea Nazionale de-vono essere sottoposti all’esame del Consiglio di Vigilanza. Il Consiglio di Vigilanza, entro un periodo di dieci giorni, deve ve-rificare che il contenuto di ciascun atto legislativo non si ponga in contrasto con i principi islamici e con i principi della Costi-tuzione. Qualora siano individuati casi di mancata conformità ai suddetti principi, l’atto legislativo in questione viene rinviato all’Assemblea Nazionale per esservi riesaminato. Qualora invece l’atto legislativo risulti conforme, esso entra in vigore ed è suscettibile di applicazione34.
Articolo 95
Il Consiglio di Vigilanza, se ritiene che dieci giorni costituiscano un periodo di tempo insufficiente per il completamento della verifica di un atto legislativo, può chiedere all’Assemblea Na-zionale una proroga di ulteriori dieci giorni motivando adeguatamente tale richiesta.
Articolo 96
Il parere favorevole alla conformità ai principi islamici di un atto legislativo ratificato dall’Assemblea Nazionale è valido quando espresso dalla maggioranza dei Giuristi religiosi membri del Consiglio di Vigilanza. Il parere favorevole alla conformità di un atto legislativo alla Costituzione è valido quando espresso dalla maggioranza di tutti i dodici Membri del Con-siglio di Vigilanza.
Articolo 97
I Membri del Consiglio di Vigilanza hanno facoltà di presenziare alle sessioni dell’Assemblea Nazionale quando vi si discutono i disegni di legge governativi, allo scopo di accelerare i tempi. Tuttavia quando l’Assemblea Nazionale inserisce nell’ordine del giorno un progetto di legge con caratteristiche di ur-genza o emergenza, i Membri del Consiglio di Vigilanza hanno l’obbligo di essere presenti alla seduta e di esprimere la propria opinione a riguardo del testo esaminato.
Articolo 98
L’interpretazione della Costituzione è prerogativa del Consiglio di Vigilanza, che delibera con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.
Articolo 99
Al Consiglio di Vigilanza è affidato il controllo delle elezioni del Presidente della Repubblica, delle elezioni dei Membri del-l’Assemblea Nazionale e dei referendum35
PARTE SETTIMA - I Consigli
Articolo 100
Al fine di ottenere una rapida attuazione dei programmi sociali, economici, relativi allo sviluppo, al sistema sanitario, alla cultura, all’educazione, e di altri programmi di assistenza, con la cooperazione del popolo e con particolare riguardo alle esigenze locali, l’amministrazione di ogni villaggio, distretto rurale, circoscrizione, città, provincia e regione sarà gestita sotto la supervisione di un Consiglio (rispettivamente di Villaggio, di Distretto, di Città, di Provincia, di Regione), i cui Membri saranno eletti dalla popolazione del luogo36.
I requisiti di elettori e candidati, come i loro doveri e responsabilità, le procedure elettive, le modalità di attuazione dell’esercizio della supervisione da parte di tali Consigli e la conseguente struttura gerarchica saranno stabiliti dalla legge, in ot-temperanza ai principi di unità nazionale e integrità territoriale della Repubblica Islamica dell’Iran, lealtà nei confronti del Go-verno centrale e fedeltà all’ordinamento della Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 101
Al fine di prevenire discriminazioni e pregiudizi, e di sollecitare la cooperazione nell’elaborazione dei programmi di assistenza e sviluppo delle regioni, e di assicurare l’opportuna vigilanza sull’attuazione coordinata di tali programmi, verrà istituito l’Alto Consiglio delle Regioni, composto di Rappresentanti dei Con-sigli Regionali. Le relative modalità di costituzione e le funzioni dell’Alto Consiglio saranno determinate da apposita legge.
Articolo 102
L’Alto Consiglio delle Regioni ha diritto, nell’ambito dei propri doveri e responsabilità, di presentare e sottoporre all’Assemblea Nazionale, direttamente o tramite il Governo, progetti di legge, i quali devono essere presi in esame dall’Assemblea stessa.
Articolo 103
I governatori delle regioni, delle province, dei distretti, e le altre autorità nominate dal Governo centrale sono obbligati al rispetto delle decisioni dei Consigli locali nei limiti dei poteri di questi ultimi.
Articolo 104
Al fine di garantire il principio islamico di giustizia, e di assicurare la comune collaborazione nell’elaborazione dei programmi relativi allo sviluppo economico nei settori della produzione, dell’industria e dell’agricoltura, verranno istituiti Consigli composti dai rappresentanti degli operai, dei contadini, dei dirigenti e degli altri lavoratori; nei settori dell’istruzione, dell’amministrazione e degli altri servizi verranno costituiti Consigli composti dai rappresentanti degli impiegati. Le norme per la costituzione di tali Consigli, e i loro doveri e prerogative, verranno definiti da apposite leggi.
Articolo 105
Le decisioni adottate dai Consigli non devono porsi in contrasto con i principi islamici e con le leggi del Paese.
Articolo 106
Lo scioglimento dei Consigli è vietato, tranne che nei casi in cui si provi la loro inadempienza alle mansioni previste dalla legge. La prerogativa di verificare le decisioni dei Consigli, e di codificare le procedure per il loro scioglimento o ricostituzione, verrà determinata da apposita legge. Nel caso di controversia riguardante il suo scioglimento, ciascun Consiglio ha diritto di rivolgersi al Tribunale competente, ed il Tribunale ha il dovere di pronunciarsi in merito alla richiesta del Consiglio con procedura d’urgenza.
PARTE OTTAVA - La Guida o il Consiglio Direttivo
Articolo 107
Ogniqualvolta uno dei teologi giuristi islamici37 risponde ai re-quisiti fissati dall’Articolo 5 di questa Costituzione, e la netta maggioranza della popolazione lo accetta e riconosce come su-prema Autorità teologica e Guida - come si è verificato nella persona dell’eminente Autorità teologica e Guida della Rivolu-zione, il Grande Ayatollah Imam Khomeini - egli assume tale carica, e la piena tutela e direzione degli Affari e tutte le responsabilità derivanti38. In alternativa, un’Assemblea di Esperti39 eletti dal popolo avvierà le opportune indagini e consultazioni per verificare la competenza di tutti i candidati al ruolo di Guida in possesso delle previste qualifiche. Se riconoscerà superiori capacità e qualificazione in uno dei candidati, ne decreterà la nomina a Guida Suprema. Se tale scelta non si verificherà, gli Esperti conferiranno a tre, o cinque, Autorità teologiche qualificate la nomina a membri del Consiglio Direttivo e le presenteranno al popolo come tali.
Articolo 108
La legge che stabilisce il numero e le qualifiche degli Esperti, le modalità per la loro elezione, i regolamenti delle sedute della lo-ro Assemblea, limitatamente al primo periodo di attività, sarà elaborata e approvata dalla maggioranza dei giuristi teologi membri del primo Consiglio di Vigilanza, e ratificata dalla Guida della Rivoluzione. Per i periodi di attività successivi al primo, ogni cambiamento o revisione di tale legge sarà di competenza dell’Assemblea degli Esperti40.
Articolo 109
I requisiti essenziali e le qualifiche della Guida o dei Membri del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
- competenza scientifica e virtù morali indispensabili per esercitare la funzione di suprema Autorità teologica e per emettere sentenze di diritto religioso;
- perspicacia in campo politico e sociale, coraggio, forza, ed opportune capacità amministrative.
Articolo 110
Le prerogative della carica di Guida della Rivoluzione sono le seguenti41:
- nomina dei giuristi religiosi membri del Consiglio di Vigilanza;
- nomina della suprema autorità giudiziaria;
- comando supremo delle Forze Armate, esercitato con le seguenti prerogative:
- nomina e destituzione dall’incarico del Capo di Stato Maggiore Generale;
- nomina e destituzione del Comandante in Capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica;
- istituzione del Consiglio Supremo di Difesa, composto dei seguenti sette membri: il Presidente della Repubblica; il Primo Ministro; il Ministro della Difesa; il Capo di Stato Mag-giore Generale; il Comandante in Capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; due Consiglieri nominati dalla Gui-da della Rivoluzione;
- nomina dei Capi di Stato Maggiore delle tre Armi, su iniziativa del Consiglio Supremo di Difesa;
- dichiarazione dello stato di guerra e dello stato di pa-ce, e mobilitazione delle Forze Armate, su proposta del Consi-glio Supremo di Difesa;
- firma del decreto formalizzante l’avvenuta elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo. Le condizioni di eleggibilità dei candidati alla Presidenza della Repubblica, in conformità alla Costituzione, saranno confermate dal Consiglio di Vigilanza prima delle elezioni medesime; per il primo periodo di Presidenza, sono confermate dalla Guida della Rivoluzione;
- destituzione del Presidente della Repubblica, in considerazione degli interessi nazionali, dopo che la Corte Suprema lo abbia con propria sentenza dichiarato colpevole di violazione dei suoi doveri costituzionali, o dopo che l’Assemblea Naziona-le abbia votato una dichiarazione di sua incompetenza politica;
- concessione della grazia o del condono delle pene, secondo i criteri islamici, su iniziativa della Corte Suprema.
Articolo 111
Nel caso in cui si dimostri che la Guida della Rivoluzione o uno dei Membri del Consiglio Direttivo sono inabili ad adempiere i loro doveri costituzionali o non rispondono ad uno dei requisiti stabiliti nell’Articolo 109, li si destituisce dall’incarico. Il compito di verificare e decretare tale incompetenza è responsabilità degli Esperti di cui all’Articolo 108. I regolamenti per le sedute della Assemblea degli Esperti convocate in esecuzione del presente Articolo saranno determinati durante la prima seduta del-l’Assemblea stessa.
Articolo 112
Davanti alla legge la Guida della Rivoluzione o i Membri del Con-siglio Direttivo sono uguali a tutti gli altri cittadini della nazione.
PARTE NONA - Potere Esecutivo
*Prima Sezione: La Presidenza
Articolo 113
La Presidenza è la più alta carica ufficiale del Paese dopo la carica della Guida della Rivoluzione42.
Il Presidente è responsabile dell’esecuzione della Legge Costituzionale, del coordinamento dei rapporti fra i tre rami del potere43, e dirige il potere esecutivo tranne che nei casi di responsabilità diretta della Guida44.
Articolo 114
Il Presidente è eletto direttamente dalla popolazione e rimane in carica quattro anni. La sua rielezione è ammessa per un solo periodo consecutivo al primo.
Articolo 115
Il Presidente viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà convinta nei confronti dei princìpi del-la Repubblica Islamica dell’Iran e della religione dello Stato.
Articolo 116
Coloro che aspirano all’elezione alla carica di Presidente devono presentare ufficialmente la propria candidatura prima dell’inizio delle elezioni. Le norme relative alle modalità di svolgimento delle elezioni verranno determinate con un’apposita legge.
Articolo 117
Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti. Tuttavia, qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva, e soltanto i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione.
Analogamente, nel caso in cui uno o più fra i candidati che abbiano ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirassero la propria candidatura, tra i rimanenti candidati verrebbero ammessi alla seconda tornata di votazione i due che avessero ottenuto più suffragi nella votazione precedente.
Articolo 118
Ai sensi dell’Articolo 99 di questa Costituzione, la responsabilità di controllare lo svolgimento delle elezioni presidenziali spetta al Consiglio di Vigilanza. Nel periodo precedente la formazione del primo Consiglio di Vigilanza il compito verrà affidato ad un Organismo appositamente costituito per legge.
Articolo 119
L’elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale precedente. Nell’intervallo fra l’avvenuta elezione del nuovo Presidente e la conclusione del mandato del suo predecessore, i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica.
Articolo 120
Nel caso in cui nei dieci giorni precedenti l’elezione si verifichi il decesso di uno dei candidati alla carica di Presidente, la cui eleggibilità sia già stata verificata in base a questa Costituzione, l’elezione stessa viene postposta di due settimane. La medesima procedura si applica nel caso in cui, durante l’intervallo fra la prima e la seconda tornata di votazioni, si verifichi il decesso di uno dei due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno elettorale.
Articolo 121
Il Presidente eletto presta giuramento davanti all’Assemblea Nazionale riunita in sessione speciale alla presenza del Capo della Corte Suprema e dei Membri del Consiglio di Vigilanza, apponendo la propria firma in calce al seguente testo:
“Nel Nome di Dio Clemente e Misericordioso, io, in qualità di Presidente della Repubblica, giuro sul sacro Corano e di fronte al popolo iraniano, nel Nome di Dio Onnipotente, di difendere la religione ufficiale dello Stato, la Repubblica Isla-mica e la Costituzione del Paese; di consacrare ogni mia forza e capacità in massimo grado al rispetto ed al compimento delle mie responsabilità; di dedicarmi al servizio del popolo e alla grandezza del Paese, alla diffusione della religione e della moralità; di tutelare il diritto e la giustizia; di astenermi da qualsiasi arbitrio; di salvaguardare la libertà e la dignità degli individui e i diritti del popolo riconosciuti a tutti gli individui dalla Costi-tuzione; di non risparmiare alcuno sforzo nel difendere e custodire i confini del Paese tutelando l’indipendenza politica, economica e culturale della Nazione. Con l’aiuto di Dio e seguendo l’esempio del Profeta dell’Islam e dei Santi Imam, giuro di onorare con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato in sacro pegno e di trasmetterlo a chi verrà scelto dal popolo dopo di me”.
Articolo 122
Nell’adempimento dei propri doveri e nell’esercizio del proprio potere il Presidente è responsabile di fronte al popolo. Le norme riguardanti le sue eventuali trasgressioni saranno determinate per legge.
Articolo 123
Il Presidente controfirma le leggi approvate dall’Assemblea Na-zionale ed i risultati dei referendum dopo che essi abbiano se-guito l’iter prescritto e siano stati sottoposti al Presidente. Il Pre-sidente li trasmette poi alle autorità competenti responsabili della loro esecuzione.
Articolo 124
Il Presidente presenterà il candidato di sua scelta per la carica di Primo Ministro. Ottenuta la fiducia dell’Assemblea Nazionale, il Presidente procederà a conferirgli l’incarico.
Articolo 125
Il Presidente, o un suo rappresentante legale, è incaricato della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo dell’Iran con i Governi di altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali, previa approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale.
Articolo 126
I decreti e i quadri normativi prodotti dal Governo, dopo essere stati approvati dal Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti all’attenzione del Presidente. Qualora li ritenga incompatibili con le leggi in vigore, egli, motivando debitamente la propria decisione, li rimanda al Consiglio dei Ministri perché li riesamini.
Articolo 127
Ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, il Consiglio dei Ministri si riunisce in sua presenza e sotto la sua Presidenza.
Articolo 128
Il Presidente firma le credenziali degli ambasciatori iraniani destinati in altri Stati e riceve le credenziali presentate dagli ambasciatori stranieri in Iran.
Articolo 129
E’ prerogativa del Presidente il conferimento dei riconoscimenti onorifici dello Stato.
Articolo 130
In caso di assenza o di malattia del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un Consiglio Provvisorio composto dal Primo Ministro, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e dal Capo della Corte Suprema, purché l’assenza non sia superiore a due mesi.
Nel caso di destituzione del Presidente, o nel caso in cui il mandato presidenziale giunga a scadenza senza che, per particolari motivi, sia stato eletto il nuovo Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal medesimo Consiglio.
Articolo 131
Nel caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente, o nel caso in cui la sua assenza, dovuta a malattia o ad altri motivi, si protragga oltre il periodo di due mesi, il Consiglio Prov-visorio di Presidenza45 ha il compito di provvedere ad organizzare l’elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni, durante i quali il Consiglio Provvisorio assume tutte le responsabilità, i doveri e i poteri del Presidente, ad eccezione di quanto concerne il referendum.
Articolo 132
Nel periodo in cui la carica presidenziale è assunta dal Consiglio Provvisorio, il Governo non può essere messo in stato di accusa, né può ricevere voto di sfiducia, né è lecito procedere a revisioni della Costituzione.
*Seconda sezione: il Primo Ministro e i Ministri
Articolo 133
I Ministri, su proposta del Primo Ministro46 e con l’approvazione del Presidente, sono presentati all’Assemblea Nazionale per riceverne il voto di fiducia. Il numero dei Ministri e l’ambito delle rispettive competenze e giurisdizioni sono determinati da apposita legge47.
Articolo 134
Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Primo Ministro, che vigila sull’attività dei Ministri stessi e adotta le misure necessarie al coordinamento delle decisioni del governo. Il Primo Mini-stro inoltre elabora la linea politica e programmatica del governo, in collaborazione con i Ministri, ed applica la legge. Il Primo Ministro risponde al Parlamento dell’operato dei Ministri.
Articolo 135
Il Primo Ministro rimane in carica fintanto che gode della fiducia dell’Assemblea Nazionale48.
Il Consiglio dei Ministri presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.
Il Primo Ministro rimane in carica sino alla formazione di un nuovo Consiglio dei Ministri.
Articolo 136
Quando il Primo Ministro intende destituire uno dei Ministri e sostituirlo con altra persona, tale destituzione, e la nuova nomina, devono essere ratificate dal Presidente. Il nuovo Ministro de-ve quindi ottenere il voto di fiducia dell’Assemblea Nazionale.
Nel caso in cui, dopo che il Consiglio dei Ministri ha ottenuto il voto di fiducia dell’Assemblea Nazionale, vengano sostituiti non meno della metà dei Ministri, il Governo deve chiedere di nuovo la fiducia parlamentare.
Articolo 137
Ciascun Ministro è responsabile, davanti all’Assemblea Na-zionale, del proprio operato nello svolgimento delle proprie funzioni, ma nei casi in cui la materia sia stata approvata dal Con-siglio dei Ministri, ciascun Ministro è responsabile anche dell’operato degli altri Ministri.
Articolo 138
Oltre ai casi in cui il Consiglio dei Ministri o un singolo Ministro sono competenti e responsabili dell’elaborazione dei regolamenti esecutivi delle leggi, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di emanare decreti e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative, per l’applicazione delle leggi e per l’ordinamento degli organismi amministrativi. Ciascun Mi-nistro, nell’ambito delle proprie funzioni e dei decreti del Con-siglio dei Ministri, ha la facoltà di elaborare regolamenti ed emettere circolari, il cui contenuto non deve essere contrario alla lettera e allo spirito della legge.
Articolo 139
Qualsiasi proposta di soluzione a controversie riguardanti la proprietà pubblica o governativa o di deferimento delle medesime questioni a un arbitrato è soggetta all’approvazione del Con-siglio dei Ministri, e deve essere comunicata all’Assemblea Na-zionale. Nel caso in cui la controparte nella vertenza sia straniera, o la questione assuma rilevante importanza interna di interesse generale, è necessaria l’approvazione da parte dell’As-semblea Nazionale. L’importanza dei singoli casi è specificata da apposita legge.
Articolo 140
Qualora il Presidente, il Primo Ministro o uno dei Ministri siano accusati di aver commesso reati comuni, il procedimento giudiziario è di competenza del Tribunale ordinario. Di tale procedimento deve essere informata l’Assemblea Nazionale.
Articolo 141
Il Presidente, il Primo Ministro, i Ministri e i dipendenti dello Stato non possono svolgere più di un lavoro statale, né possono svolgere alcuna altra attività in enti od organizzazioni il cui capitale sia interamente o in parte di proprietà del governo o di istituzioni pubbliche. Inoltre essi non possono lavorare come avvocati nei tribunali giudiziari, come consulenti legali, né ricoprire la carica di presidente, direttore amministrativo o membro del comitato direttivo in alcun tipo di società privata, eccettuate le società cooperative di istituzioni e fondazioni. Il divieto non si applica agli incarichi di tipo educativo nelle Università e negli istituti di ricerca. In caso di necessità il Primo Ministro può assumere in via provvisoria la responsabilità di funzione di altri Ministri.
Articolo 142
I patrimoni della Guida della Rivoluzione o dei Membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del primo Ministro, dei Mi-nistri, delle loro mogli e dei loro figli sono sottoposti all’ispezione della Corte Suprema sia prima dell’entrata in carica sia al termine del mandato, per verificare che nessuna proprietà sia stata acquisita in modo illegale.
*Terza Sezione:L’Esercito
e il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione
Articolo 143
L’esercito della Repubblica Islamica dell’Iran ha il compito di difendere l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese e di tutelare il sistema repubblicano islamico della nazione.
Articolo 144
L’esercito della Repubblica Islamica dell’Iran è un esercito islamico, a base popolare ed ideologicamente ispirato; esso recluterà persone competenti, fedeli agli ideali della Rivoluzione Isla-mica e pronte al sacrificio per la loro realizzazione.
Articolo 145
Nessuno straniero può essere reclutato nell’esercito o nelle forze di polizia del Paese.
Articolo 146
E’ vietata l’installazione in Iran di basi militari straniere anche quando proposta per scopi di pace.
Articolo 147
In tempo di pace, il Governo deve servirsi degli uomini e dell’equipaggiamento tecnico dell’esercito in opere di assistenza nei settori dell’educazione scolastica e della produzione curati dai Corpi della Ricostruzione, nel pieno rispetto dei precetti della giustizia islamica, a condizione che la preparazione militare dell’esercito non ne venga danneggiata.
Articolo 148
E’ vietato qualsiasi utilizzo a scopo personale dei mezzi dell’esercito, come pure l’uso personale dei suoi membri in qualità di attendenti o autisti o per attività analoghe.
Articolo 149
La promozione e la degradazione del personale militare sono regolamentate dalla legge.
Articolo 150
Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, fondato nei primi giorni della vittoria di questa Rivoluzione, continua a svolgere le proprie funzioni di difesa della Rivoluzione stessa e delle sue conquiste. Le prerogative e i doveri di tale Corpo in rapporto alle prerogative e ai doveri delle altre forze armate saranno regolamentati dalla legge, che promuoverà la cooperazione fraterna ed il coordinamento di tutte le forze in questione.
Articolo 151
In conformità al sacro Versetto coranico “E preparate tutte le forze che potrete raccogliere e i cavalli addestrati per incutere paura al nemico di Allah e vostro e altri ancora che voi non conoscete ma che Allah conosce” (8: 60), il governo ha il dovere di mettere a disposizione di tutto il popolo le opportunità e gli strumenti necessari per l’addestramento militare in base alle norme islamiche, così che tutti i cittadini della nazione siano in grado di provvedere alla difesa armata del Paese e della Repub-blica Islamica dell’Iran. Tuttavia, il possesso di armi deve essere autorizzato dalle autorità competenti.
PARTE DECIMA - Politica estera
Articolo 152
La politica estera della Repubblica Islamica si fonda sul rifiuto di tutte le forme di dominio o di oppressione, sulla tutela della completa indipendenza ed integrità territoriale del Paese in difesa dei diritti di tutti i Musulmani, sul non-allineamento nei confronti delle potenze egemoni e sull’instaurazione di rapporti reciprocamente amichevoli con gli Stati non aggressivi.
Articolo 153
E’ vietata la stipula di qualsiasi patto che implichi un’egemonia straniera sulle risorse naturali, economiche, culturali e militari del Paese e su ogni altra sua prerogativa.
Articolo 154
La Repubblica Islamica dell’Iran aspira alla felicità degli esseri umani in tutte le società e riconosce l’indipendenza, la libertà ed il governo della giustizia quali diritti universali di cui tutti i popoli del mondo devono godere. Di conseguenza, mentre si asterrà dall’interferire negli affari interni delle altre nazioni, la Repubblica Islamica sosterrà in tutto il mondo ogni lotta legittima di popoli sfruttati contro i loro oppressori.
Articolo 155
La Repubblica Islamica dell’Iran può concedere asilo politico ad individui che cerchino rifugio in Iran, con l’esclusione di coloro che, in conformità alle leggi dell’Iran, fossero riconosciuti traditori e criminali.
PARTE UNDECIMA - Potere Giudiziario
Articolo 156
Il Giudiziario49 è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell’amministrazione della giustizia. Il Giudiziario ha inoltre il dovere di adempiere i seguenti compiti:
- Inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.
- Consolidamento dei diritti collettivi e promozione della giustizia e delle libertà legittime.
- Controllo sulla retta applicazione della legge.
- Individuazione dei reati e delle offese, messa in stato di accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica.
- Adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali.
Articolo 157
Affinché le responsabilità del Sistema Giudiziario siano adempiute, si istituisce un consiglio denominato Supremo Consiglio di Giustizia, ovvero la più alta Autorità giudiziaria, incaricato dei seguenti compiti:
- Creazione delle strutture50 più opportune per l’attuazione di quanto indicato nell’Articolo 156.
- Elaborazione di disegni di leggi giudiziarie conformi ai principi della Repubblica Islamica.
- Assunzione in servizio di giudici di provata competenza ed equità, loro nomina e rimozione dall’incarico, assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge51.
Articolo 158
Il Supremo Consiglio di Giustizia è composto dei seguenti cinque membri:
- Il Presidente della Corte Suprema
- il Procuratore Generale
- tre giudici esperti di teologia e giurisprudenza islamica, eletti dal corpo giudiziario del Paese.
I Membri del Supremo Consiglio di Giustizia sono eletti e rimangono in carica per cinque anni in conformità alla legge ed è ammessa la loro rielezione. I requisiti dei candidati e degli aventi diritto al voto sono stabiliti dalla legge.
Articolo 159
L’autorità ufficiale per le indagini su controversie e querele di-pende dal Ministero della Giustizia. L’organizzazione e la giurisdizione delle Corti di Giustizia sono stabilite per legge.
Articolo 160
Il Ministro della Giustizia è responsabile di tutte le questioni riguardanti i rapporti del sistema giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo, e viene eletto tra i candidati proposti dal Su-premo Consiglio di Giustizia al Primo Ministro.
Articolo 161
La Corte Suprema52 si istituisce, in base ai criteri stabiliti dal Supremo Consiglio di Giustizia, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle leggi nei tribunali, mantenere l’univocità nell’applicazione delle procedure giudiziarie, ed adempiere alle responsabilità affidatele dalla legge.
Articolo 162
Il Presidente della Corte Suprema ed il Procuratore Generale sono scelti fra gli esperti di teologia e giurisprudenza islamica di provata equità, vengono nominati dalla Guida della Rivoluzione o dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica per cinque anni.
Articolo 163
I requisiti e le qualifiche dei membri del sistema giudiziario sono stabiliti per legge in conformità ai principi della giurisprudenza islamica53.
Articolo 164
Il giudice non può essere destituito dal suo incarico né provvisoriamente né definitivamente se non a seguito di processo e dopo che sia stato accertato un suo reato o infrazione che comporti la destituzione dall’incarico; il giudice non può essere trasferito dalla sua sede di servizio o destinato ad incarico diverso senza il suo consenso preliminare se non nei casi in cui lo richieda l’interesse sociale. Tale decisione deve ottenere l’approvazione unanime dei membri del Supremo Consiglio di Giustizia. Il trasferimento periodico dei giudici avviene in conformità ai regolamenti generali stabiliti a norma di legge.
Articolo 165
Le sessioni dei processi penali hanno luogo in sede aperta ed alla presenza del pubblico con l’eccezione dei casi in cui il tribunale decida che la presenza del pubblico sia incompatibile con la morale comune, e quando, nell’ambito di controversie private, le parti richiedano che il processo abbia luogo a porte chiuse.
Articolo 166
Le sentenze dei tribunali devono fondarsi su prove e motivazioni sufficienti ed in forza delle norme e dei principi di legge.
Articolo 167
Il giudice ha il dovere di compiere ogni tentativo per individuare nelle leggi codificate le norme applicabili a ciascuna controversia.
Qualora ciò non sia possibile, egli emette la sentenza più opportuna in riferimento a fonti islamiche degne di fede o a precedenti sentenze e pareri ufficiali emessi da autorità religiose riconosciute54.
Il giudice non può rifiutarsi di indagare nel merito di alcuna controversia né astenersi dall’emettere la relativa sentenza adducendo a pretesto il silenzio in proposito delle leggi codificate, o loro ambiguità, deficienze o lacune.
Articolo 168
Il processo per reati politici e di stampa si svolge nei tribunali giudiziari in sessione aperta al pubblico ed alla presenza di una giuria. Le modalità di scelta dei membri della giuria, i loro requisiti di eleggibilità e la loro giurisdizione, come pure la definizione di reato politico, saranno stabiliti dalla legge in conformità alle norme islamiche.
Articolo 169
Nessuna azione né omissione può essere considerata reato in base a una legge entrata in vigore successivamente al suo verificarsi.
Articolo 170
I giudici del tribunali giudiziari devono astenersi dall’applicare quei decreti o regolamenti varati dal governo che siano provati contrari alle leggi e alle norme islamiche o travalichino le competenze del Potere Esecutivo. Qualsiasi persona ha il diritto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per chiedere l’invalidamento di tali leggi e regolamenti.
Articolo 171
Nel caso in cui un individuo subisca danno morale o materiale a seguito di errore doloso o colposo commesso da un giudice, e la colpevolezza del giudice sia stata provata, il giudice ne è responsabile in conformità alle norme islamiche. Nel caso in cui il dan-no sia da ascriversi a responsabilità governativa, esso viene risarcito dal governo. In tali casi l’accusato viene riabilitato.
Articolo 172
Per indagare su reati connessi ai doveri specifici, militari o di sicurezza, dei membri dell’Esercito, della Gendarmeria, della Polizia e del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, si istituiscono, in conformità alla legge, tribunali militari incaricati di adempiere a tale funzione. Tuttavia, i reati comuni commessi dai medesimi membri, o i reati da essi perpetrati nella loro funzione di amministrazione della giustizia, vengono giudicati presso i tribunali ordinari. I tribunali militari ed i relativi procuratori sono parte integrante del sistema giudiziario del Paese ed in quanto tali sono soggetti alle normative riguardanti questo sistema.
Articolo 173
Il Tribunale Amministrativo si istituisce, sotto il controllo del Supremo Consiglio di Giustizia, allo scopo di indagare e sentenziare riguardo a querele e proteste della popolazione contro funzionari, membri, strutture o regolamenti del governo, di ac-certare i relativi diritti ed amministrare la giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questo tribunale sono determinate per legge.
Articolo 174
Per l’attuazione del diritto del potere giudiziario di controllare il corretto svolgimento delle attività e l’opportuna applicazione delle leggi negli uffici amministrativi, si istituisce l’Ispettorato Generale dello Stato, sotto la supervisione del Supremo Con-siglio di Giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questa Istituzione sono determinate per legge.
PARTE DODICESIMA - I mezzi di comunicazione di massa
Articolo 175
Ai mezzi di comunicazione di massa (radio e televisione) deve essere garantita la libertà di diffusione e propaganda, in conformità ai principi islamici.
La gestione amministrativa di tali mezzi di comunicazione è controllata congiuntamente dal sistema giuriziario (Supremo Consiglio di Giustizia), dal Legislativo e dall’Esecutivo55. La legge stabilisce le modalità di tale gestione.
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, redatta in Dodici Parti, comprendente centosettantacinque Articoli, ratificata dalla maggioranza dei due terzi dei Rappresentanti dell’Assemblea Costituente incaricati della stesura conclusiva della Legge Costituzionale, è stata definitivamente approvata in data 24 Aban 1358 del calendario solare dell’Egira, corrispondente al 24 Zihajjeh 1399 del calendario lunare dell’Egira (15 Novembre 1979).